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LEGGE 31 maggio 1990, n. 128

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

note: Entrata in vigore della legge: 4/6/1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2000)
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Testo in vigore dal:  2-3-2001
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Art. 5

1. Il termine del 31 dicembre 1989 previsto dall'articolo 21, comma 3, della legge 10 febbraio 1989, n. 48, relativo alla conferma in servizio del personale di cui all'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, non ancora transitato nei ruoli speciali ad esaurimento di cui allo stesso articolo 12 della medesima legge 28 ottobre 1986, n. 730, e del personale di cui al comma 4 dell'articolo 21 della medesima legge 10 febbraio 1989, n. 48, è differito al 30 giugno 1990. Entro tale data devono comunque concludersi le procedure concorsuali in atto.
2. Al personale convenzionato ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, come modificato dall'articolo 5 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché al personale convenzionato dall'Ufficio speciale per l'attuazione degli interventi straordinari attribuiti al Presidente del Consiglio dei Ministri, si applicano le procedure per l'attuazione del principio di mobilità nell'ambito delle pubbliche amministrazioni. Il personale di cui al presente comma viene inquadrato in ruoli speciali ad esaurimento da istituirsi presso le amministrazioni di destinazione con le modalità ed i criteri fissati dall'articolo 12 della medesima legge 28 ottobre 1986, n. 730, e, comunque, entro il limite delle rispettive dotazioni organiche vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. (4)
((6))


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AGGIORNAMENTO(4)
Il D.L. 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni dalla L. 8 agosto 1995, n. 341, ha disposto (con l'art. 22, comma 6) che il termine del 30 giugno 1990 previsto dal presente articolo, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1995 per la conclusione delle procedure concorsuali. Il predetto termine è da considerare perentorio ai fini del riconoscimento dell'intervento finanziario dello Stato previsto dall'articolo 12, comma 5, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, e successive modificazioni e integrazioni.

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AGGIORNAMENTO (6)
Il D.L. 27 dicembre 2000, n. 392,convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2001, n. 26 nel modificare il D.L. 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni dalla L. 8 agosto 1995, n. 341, ha disposto (con l'art. 1, comma 6) che "L'articolo 22, comma 6, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, si interpreta nel senso che, sino alla data del 31 dicembre 1995 ovvero, se precedente, alla data di immissione nei ruoli speciali di cui all'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, e successive modificazioni, è mantenuto l'intervento finanziario dello Stato previsto dal medesimo articolo 12 della legge n. 730 del 1986."