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LEGGE 30 dicembre 1989, n. 427

Disposizioni per il finanziamento di interventi straordinari per l'aggiornamento del catasto edilizio urbano e del catasto terreni.

note: Entrata in vigore della legge: 28/1/1990
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Testo in vigore dal:  28-1-1990

Art. 2

1. Le tariffe di estimo che saranno revisionate entro l'anno 1990 ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 6 gennaio 1986, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1986, n. 60, avranno vigore dal 1› gennaio 1991.
2. La revisione del classamento del nuovo catasto edilizio urbano, già prevista per singoli comuni dal decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, è estesa all'intero territorio nazionale e deve essere ultimata entro il 1993. I relativi effetti dovranno avere efficacia entro due anni dalla predetta ultimazione e comunque non oltre il 1995. Alla normativa vigente in materia sono apportate le modifiche di seguito indicate.
3. Il primo comma dell'articolo 8 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, è sostituito dal seguente:
"Per la determinazione della rendita, le unità immobiliari di gruppi di comuni, comune o porzione di comune, sono distinte, a seconda delle loro condizioni estrinseche ed intrinseche, in categorie e ciascuna categoria in classi".
4. L'articolo 11 del citato regio decreto-legge n. 652 del 1939 è sostituito dal seguente:
"Art. 11. - 1. Per ciascun gruppo di comuni, comune o porzione di comune, la determinazione delle singole categorie e classi e della relativa tariffa è eseguita a cura degli uffici tecnici erariali competenti per territorio, di concerto con le commissioni censuarie provinciali, sentito il parere delle commissioni censuarie distrettuali interessate.
2. Contro le decisioni delle commissioni censuarie provinciali l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali può ricorrere alla Commissione censuaria centrale".
5. L'articolo 5 del regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1› dicembre 1949, n. 1142, è sostituito dal seguente:
"Art. 5 (Zona censuaria). - 1. Le operazioni di qualificazione e classificazione si eseguono per zone territoriali omogenee sotto il profilo socio-economico, che possono comprendere gruppi di comuni amministrativi, singoli comuni o porzioni di comune.
2. Dette zone devono comprendere territori nei quali esistano unità immobiliari similari per ubicazione, per caratteristiche ambientali, per tipo di costruzione e per prevalente destinazione socio-economica".
Note all'art. 2:
- L'art. 2, comma 2, del D.L. n. 2/1986 (Disposizioni urgenti per assicurare la continuità della riscossione delle imposte dirette e per il differimento di taluni termini in materia tributaria e di interventi straordinari nel Mezzogiorno. Disposizioni in tema di monopoli di Stato e di imposta di registro) prevede che: "Il termine di cui all'art. 12, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 604, concernente la prima revisione generale degli estimi degli immobili urbani, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1990".
- Il D.L. n. 853/1984: "Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte sul reddito e disposizioni relative all'Amministrazione finanziaria".
- Il testo dell'art. 8 del R.D.L. n. 652/1939 (Accertamento generale dei fabbricati urbani, rivalutazione del relativo reddito e formazione del nuovo catasto edilizio urbano), come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 8. - Per la determinazione della rendita, le unità immobiliari di gruppi di comuni, comune o porzione di comune, sono distinte, a seconda delle loro condizioni estrinseche ed intrinseche, in categorie e ciascuna categoria in classi.
Per ciascuna categoria e classe è determinata la relativa tariffa, la quale esprime in moneta legale la rendita catastale con riferimento agli elementi di valutazione che saranno definiti dal regolamento".
- Il testo precedente dell'art. 11 del citato R.D. n. 652/1939 era il seguente:
"Art. 11. - Per ciascun comune o porzione di comune la determinazione delle singole categorie e classi e delle relative tariffe, è eseguita a cura degli uffici tecnici erariali competenti per territorio, di concerto con le commissioni censuarie comunali.
Le controversie tra le commissioni censuarie comunali e gli uffici tecnici erariali circa la determinazione delle categorie e classi e delle relative tariffe sono deferite alle commissioni censuarie provinciali entro quindici giorni dalla data in cui sorgono.
Le commissioni censuarie provinciali devono decidere entro sessanta giorni dalla data in cui le controversie sono loro deferite. In caso di inadempienza, la decisione è deferita alla commissione censuaria centrale.
Contro le decisioni delle commissioni censuarie provinciali l'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali può ricorrere alla commissione censuaria centrale".
- Il testo precedente dell'art. 5 del regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano, approvato con D.P.R. n. 1142/1949 era il seguente:
"Art. 5 (Zona censuaria). - Le operazioni di qualificazione e di classificazione si eseguono per comuni amministrativi, ognuno dei quali costituisce una zona censuaria.
Tuttavia quando in un comune esistono gruppi di unità immobiliari, nettamente distinti per ubicazione e notevolmente difformi per caratteristiche ambientali, per tipo od epoca della costruzione, il territorio del comune si divide in zone censuarie comprendenti ciascuna quella parte del territorio stesso nella quale sono ubicate le unità immobiliari, per quanto possibili uniformi, con riguardo agli elementi sopra indicati".