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DECRETO-LEGGE 6 gennaio 1986, n. 2

Disposizioni urgenti per assicurare la continuità della riscossione delle imposte dirette e per il differimento di taluni termini in materia tributaria e di interventi straordinari nel Mezzogiorno. Disposizioni in tema di monopoli di Stato e di imposta di registro.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 07 marzo 1986, n. 60 (in G.U. 08/03/1986, n.56).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/03/1986)
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Testo in vigore dal:  7-1-1986

Art. 2

1. Le modificazioni derivanti dalla revisione delle tariffe dei redditi dominicali ed agrari dei terreni e delle deduzioni fuori tariffa disposta con i decreti del Ministro delle finanze 13 dicembre 1979 e 11 novembre 1980 rispettivamente pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 18 febbraio 1980 e n. 315 del 17 novembre 1980, hanno effetto dal 1 gennaio 1986. Per i periodi di imposta anteriori a quello in cui hanno iniziato ad avere effetto le stesse modificazioni, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.
2. Il termine di cui all'articolo 12, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 604, concernente la prima revisione generale degli estimi degli immobili urbani, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1990.
3. Fino alla stessa data indicata nel comma 2 i redditi delle unità immobiliari urbane continuano a determinarsi secondo le norme dell'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni.