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LEGGE 5 maggio 1989, n. 171

Modifiche alle leggi 11 febbraio 1971, n. 50, 6 marzo 1976, n. 51 e 26 aprile 1986, n. 193, nonchè nuova disciplina sulla nautica da diporto.

note: Entrata in vigore della legge: 27/05/1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/08/2005)
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Testo in vigore dal:  27-5-1989

Art. 14

1. Agli atti di natura traslativa o dichiarativa, aventi per oggetto le unità da diporto, di cui all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, parte prima, della tariffa allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
2. All'articolo 7 di cui al comma 1 è aggiunta la seguente lettera:
" f) unità da diporto:
1) natanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 70.000
2) imbarcazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . ." 200.000
3) navi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ." 1.000.000"
Note all'art. 14:
- Il testo dell'art. 1 della legge n. 50/1971, come modificato dall'art. 1 della legge 6 marzo 1976, n. 51, e dall'art. 1 della legge 26 aprile 1986, n. 193, è il seguente:
"Art. 1. - Le disposizioni della presente legge si applicano alla navigazione da diporto nelle acque marittime ed in quelle interne.
È navigazione da diporto quella effettuata a scopi sportivi o ricreativi, dai quali esuli il fine di lucro.
In materia di navigazione da diporto, per tutto ciò che non sia espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni contenute nel codice della navigazione, nei relativi regolamenti di esecuzione e nelle altre leggi speciali.
Ai fini della presente legge le costruzioni destinate alla navigazione da diporto sono denominate:
unità da diporto: ogni costruzione destinata alla navigazione da diporto;
nave da diporto: ogni costruzione a vela, anche se con motore ausiliario, o a motore destinata alla navigazione da diporto e di stazza lorda superiore a 50 tonnellate;
imbarcazione da diporto: ogni costruzione a vela anche se con motore ausiliario, o a motore, destinata alla navigazione da diporto di stazza lorda fino a 50 tonnellate e che non sia compresa nella categoria natanti;
natante da diporto: ogni piccola unità da diporto esente dall'obbligo di iscrizione nei registri tenuti dalle autorità competenti, come specificato nell'art. 13 della presente legge.
È unità da diporto a vela con motore ausiliario quella in cui il rapporto tra superficie in metri quadrati di tutte le vele che possono essere bordate contemporaneamente in navigazione su idonee attrezzature fisse, compresi l'eventuale fiocco genoa e le vele di strallo (escluso lo spinnaker) e la potenza del motore in cavalli o in kW è superiore rispettivamente a 2 o 2,72.
Ai fini della applicazione delle norme del codice della navigazione, dei relativi regolamenti di esecuzione e delle altre leggi speciali, le imbarcazioni da diporto sono equiparate, ad ogni effetto, alle navi e ai galleggianti di stazza lorda non superiore alle 10 tonnellate se a propulsione meccanica, ed alle 25 in ogni altro caso, anche se l'imbarcazione supera detta stanza, fino al limite di 50 tonnellate.
Per potenza del motore, ai fini della presente legge, si intende la potenza massima di esercizio come definita con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per i trasporti.
Con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per i trasporti, sono emanate le norme relative alla omologazione, al collaudo ed all'accertamento della potenza dei motori. La fabbrica costruttrice rilascia, per ciascun esemplare di motore di una serie il cui prototipo sia stato omologato, una dichiarazione attestante che detto esemplare è conforme in tutte le sue parti al tipo omologato.
Di tale dichiarazione, che deve essere redatta su modello stabilito con il decreto di cui al comma precedente, al fabbrica che la rilascia assume piena responsabilità civile e penale.
L'autorità che ha proceduto all'omologazione ha facoltà di sottoporre ad accertamenti di controllo i motori omologati.
Gli accertamenti possono essere effettuati sia presso le fabbriche costruttrici, sia presso le sedi di vendita situate nel territorio nazionale.
Gli accertamenti sono compiuti da funzionari muniti di apposita delega ministeriale; i funzionari hanno libero accesso nei locali di costruzione o di vendita e provvedono al prelievo di campioni disponendo per la effettuazione delle prove.
Le prove di accertamento sono effettuate in contraddittorio con il costruttore o con il venditore, oppure con persona munita dei poteri di rappresentanza dell'uno o dell'altro, i relativi oneri sono a carico del titolare dell'impianto di costruzione e del punto di vendita, presso il quale ha luogo l'accertamento.
L'efficacia della omologazione può essere sospesa dall'autorità che l'ha rilasciata in caso di accertata difformità, anche parziale, di uno o più esemplari della serie rispetto al tipo omologato.
L'omologazione può essere revocata quando sia stato adottato più di un provvedimento di sospensione".
- Il testo dell'art. 7, parte prima, della tariffa allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 131/1986, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 7. - 1. Atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per oggetto:
a) motocicli di qualsiasi tipo, motocarrozzette
e trattrici agricole . . . . . . . . . . . L. 50.000 b) veicoli a motore destinati al trasporto di persone o al trasporto promiscuo di persone o cose:
1) fino a 8 CV . . . . . . . . . . . . L. 50.000 2) da oltre 8 fino a 12 CV . . . . . . L. 60.000 3) da oltre 12 fino a 20 CV . . . . . L. 70.000 4) da oltre 20 fino a 30 CV . . . . . L. 90.000 5) da oltre 30 fino a 40 CV . . . . . L. 110.000 6) oltre 40 CV . . . . . . . . . . . . L. 130.000 c) veicoli a motore destinati al trasporto di cose di portata:
1) fino a 7 quintali . . . . . . . . . L. 66.000 2) da oltre 7 fino a 15 quintali . . . L. 96.000 3) da oltre 15 fino a 30 quintali . . L. 108.000 4) da oltre 30 fino a 45 quintali . . L. 126.000 5) da oltre 45 fino a 60 quintali . . L. 150.000 6) da oltre 60 fino a 80 quintali . . L. 172.000 7) oltre 80 quintali . . . . . . . . . L. 214.000 d) rimorchi di portata:
1) fino a 20 quintali . . . . . . . . L. 88.000 2) da oltre 20 fino a 50 quintali . . L. 118.000 3) oltre 50 quintali . . . . . . . . . L. 150.000 e) rimorchi per trasporto di persone:
1) fino a 15 posti . . . . . . . . . . L. 76.000 2) da 16 a 25 posti . . . . . . . . . L. 84.000 3) da 26 a 40 posti . . . . . . . . . L. 100.000 4) oltre i 40 posti . . . . . . . . . L. 120.000 f) unità da diporto:
1) natanti . . . . . . . . . . . . . . L. 70.000 2) imbarcazioni . . . . . . . . . . . L. 200.000 3) navi . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.000.000 Note:
I) Per gli autoveicoli muniti di carta di circolazione per uso speciale ed i rimorchi destinati a servire detti veicoli - semprechè non siano adatti al trasporto di cose - l'imposta è ridotta ad un quarto. Analoga riduzione, da operarsi sull'imposta indicata nella lettera d), si applica per i rimorchi ad uso abitazione per campeggio e simili.
II) Non sono soggette a registrazione le scritture private, con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, da prodursi al Pubblico Registro Automobilistico per formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione, qualora contengano esclusivamente convenzioni soggette a tali formalità".