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LEGGE 5 maggio 1989, n. 171

Modifiche alle leggi 11 febbraio 1971, n. 50, 6 marzo 1976, n. 51 e 26 aprile 1986, n. 193, nonchè nuova disciplina sulla nautica da diporto.

note: Entrata in vigore della legge: 27/05/1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/08/2005)
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Testo in vigore dal:  27-5-1989
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. L'articolo 2 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, è sostituito dal seguente:
"Art. 2. - 1. Per le imbarcazioni da diporto di stazza lorda non superiore alle cinque tonnellate e per quelle costruite in serie la dichiarazione di costruzione è facoltativa".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
La legge n. 50/1971, modificata dalle leggi n. 51/1976 e n. 193/1986, reca: "Norme sulla navigazione da diporto".
Nota all'art. 1:
Per il titolo della legge n. 50/1971 si veda la nota al titolo.