LEGGE 3 febbraio 1989, n. 39

Modifiche ed integrazioni alla legge 21 marzo 1958, n. 253, concernente la disciplina della professione di mediatore.

note: Entrata in vigore della legge: 24-2-1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/08/2022)
Testo in vigore dal: 27-8-2022
aggiornamenti all'articolo
                                Art. 5. 
  1.  Per  l'esercizio  dell'attivita'  disciplinata  dai  precedenti
articoli,  compreso  l'espletamento  delle  pratiche  necessarie   ed
opportune per la  gestione  o  la  conclusione  dell'affare,  non  e'
richiesta la licenza prevista dall'articolo 115 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio  decreto  18  giugno
1931, n. 773. 
  2.  La  licenza  di  cui  al  comma  1  non  abilita  all'esercizio
dell'attivita' di mediazione. 
  3. L'esercizio dell'attivita' di mediazione  e'  incompatibile  con
l'esercizio di  attivita'  imprenditoriale  di  produzione,  vendita,
rappresentanza o promozione dei beni afferenti  al  medesimo  settore
merceologico per il  quale  si  esercita  l'attivita'  di  mediazione
ovvero con la qualita' di dipendente di  tale  imprenditore,  nonche'
con l'attivita' svolta in qualita' di dipendente di ente  pubblico  o
di  dipendente  o  collaboratore  di  imprese  esercenti  i   servizi
finanziari di cui all'articolo 4 del  decreto  legislativo  26  marzo
2010, n. 59, o con l'esercizio di professioni intellettuali afferenti
al medesimo settore merceologico per cui si esercita  l'attivita'  di
mediazione e comunque in situazioni di conflitto di interessi. 
  ((3-bis. In deroga a  quanto  disposto  dal  comma  3,  l'esercizio
dell'attivita' di agente immobiliare e'  compatibile  con  quella  di
dipendente  o  collaboratore  di  imprese  esercenti  l'attivita'  di
mediazione  creditizia  disciplinata  dagli  articoli  128-sexies   e
seguenti  del  testo  unico  delle  leggi  in  materia   bancaria   e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.  385.
L'esercizio   dell'attivita'   di   mediazione   creditizia    rimane
assoggettato alla  relativa  disciplina  di  settore  e  ai  relativi
controlli)). 
  4. Il mediatore che per  l'esercizio  della  propria  attivita'  si
avvalga di moduli o formulari, nei quali siano indicate le condizioni
del contratto,  deve  preventivamente  depositarne  copia  presso  la
commissione di cui all'articolo 7.