stai visualizzando l'atto

LEGGE 2 gennaio 1989, n. 6

Ordinamento della professione di guida alpina.

note: Entrata in vigore della legge: 27-1-1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/09/2019)
Testo in vigore dal:  22-9-2019
aggiornamenti all'articolo

Art. 7

Abilitazione tecnica all'esercizio della professione di guida alpina
1. L'abilitazione tecnica all'esercizio della professione, come guida alpina-maestro di alpinismo o come aspirante guida, si consegue mediante la frequenza degli appositi corsi teorico-pratici ed il superamento dei relativi esami.
2. I corsi sono organizzati su base regionale, sotto la vigilanza della regione, dal rispettivo collegio regionale delle guide. (2)
3. Ciascun collegio regionale può altresì affidare l'organizzazione dei corsi al collegio nazionale delle guide, di cui all'articolo 15, ovvero al collegio regionale delle guide di un'altra regione. (2)
4. Sono ammessi ai corsi regionali i residenti in un comune della rispettiva regione che abbiano l'età prescritta per l'iscrizione nel relativo albo e che, nel caso dei corsi per guide alpine-maestri di alpinismo, abbiano effettivamente esercitato la professione come aspiranti guida per almeno due anni.
5. I corsi sono organizzati almeno ogni due anni.
6. Le commissioni esaminatrici sono nominate dal direttivo del collegio delle guide che ha organizzato il corso e sono composte di esperti delle materie insegnate nei corsi e di guide alpine-maestri di alpinismo in possesso del diploma di istruttore di cui al comma 8.
Esse sono presiedute da una guida alpina-maestro di alpinismo designata dal collegio nazionale delle guide. Un componente è nominato dal Ministro del turismo e dello spettacolo nell'ambito di una terna di nomi designati dalla presidenza del Club alpino italiano.(2) (3)
((4))
7. I programmi dei corsi e i criteri per le prove di esame sono definiti dal direttivo del collegio nazionale delle guide e approvati dal Ministro del turismo e dello spettacolo. (2) (3)
((4))
8. Le funzioni di istruttore tecnico nei corsi sono affidate esclusivamente a guide alpine-maestri di alpinismo che abbiano conseguito il diploma di istruttore di guida alpina-maestro di alpinismo, rilasciato a seguito della frequenza di appositi corsi organizzati dal collegio nazionale delle guide.
9. Le spese relative all'organizzazione dei corsi di cui al presente articolo sono a carico delle rispettive regioni nell'ambito dei programmi regionali relativi alla formazione professionale.

--------------
AGGIORNAMENTO (2)

La Corte costituzionale, con sentenza 3-6 luglio 1989, n. 372 (in G.U. 1a s.s. 12/7/1989, n. 28) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dei commi 2, 3, 6 e 7 del presente articolo.
--------------
AGGIORNAMENTO (3)

Il D.L. 12 luglio 2018, n. 86, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 97, ha disposto (con l'art. 1, comma 13, lettera a)) che nella presente legge le parole: «Ministro per il turismo e lo spettacolo», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo».
--------------
AGGIORNAMENTO (4)

Il D.L. 21 settembre 2019, n. 104 ha disposto (con l'art. 1, comma 15, lettera a)) che nella presente legge le parole: «Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo».