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LEGGE 22 novembre 1988, n. 516

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno.

note: Entrata in vigore della legge: 17-12-1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/06/2009)
Testo in vigore dal:  17-12-1988

Art. 37

1. Le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto della allegata intesa al termine del decimo anno dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Ove, nel frattempo, una delle due parti ravvissasse l'opportunità di modifiche al testo della allegata intesa, le parti torneranno a convocarsi a tale fine. Alle modifiche si procederà con la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.
3. La disposizione di cui all'articolo 14 potrà essere sottoposta a nuovo esame, su richiesta dell'Unione delle Chiese cristiane avventiste, anche prima della scadenza del termine di cui al comma 1.
4. In occasione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgano rapporti delle chiese facenti parte dell'Unione delle Chiese cristiane avventiste con lo Stato verranno promosse previamente, in conformità all'articolo 8 della Costituzione, le intese del caso.
Nota all'art. 37:
Il testo dell'art. 8 della Costituzione è il seguente:
"Art. 8. - Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze".