LEGGE 21 novembre 1988, n. 508

Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti.

note: Entrata in vigore della legge: 10/12/1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/12/2007)
Testo in vigore dal: 1-1-2003
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 4. 
         Istituzione, misura e periodicita' di una indennita' 
           di comunicazione in favore dei sordi prelinguali 
  1. A decorrere dal 1 gennaio 1988, ai sordomuti come  definiti  nel
secondo comma dell'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381,  e'
concessa una indennita' di comunicazione  non  reversibile,  al  solo
titolo della minorazione, dell'importo  di  L.  200.000  mensili  per
dodici mensilita'. 
  2.  Detta  indennita'  sara'  corrisposta  d'ufficio  ai  sordomuti
titolari dell'assegno mensile di cui alla legge 26  maggio  1970,  n.
381, trasformato in pensione non reversibile dall'articolo 14-septies
del  decreto-legge  30  dicembre  1979,  n.  663,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e a domanda negli
altri casi con decorrenza dal primo  mese  successivo  alla  data  di
presentazione della domanda stessa. 
  3.  Per  gli  anni  successivi,  l'adeguamento   automatico   della
indennita' di cui al  comma  1  sara'  calcolato,  sulla  base  degli
importi  sopra  indicati,  con  le  modalita'  previste  al  comma  2
dell'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656.(1) ((4)) 
    
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AGGIORNAMENTO (1)

    
  La L. 11 ottobre 1990, n. 289 ha disposto (con l'art. 4,  comma  1,
lettere a), b), c) e d)) che "A  decorrere  dal  1  gennaio  1990  le
indennita' previste dalla  legge  21  novembre  1988,  n.  508,  sono
aumentate dei seguenti importi: 
    a)  lire  30.000  mensili  per  l'indennita'  di  accompagnamento
erogata ai ciechi civili assoluti di cui all'articolo 2, commi 1 e 2,
della citata legge n. 508 del 1988; 
    b)  lire  15.000  mensili  per  l'indennita'  di  accompagnamento
erogata agli invalidi civili di cui all'articolo  2,  commi  3  e  4,
della citata legge n. 508 del 1988; 
    c) lire 15.000 mensili per la  speciale  indennita'  concessa  ai
cittadini riconosciuti ciechi, con residuo visivo non superiore ad un
ventesimo in entrambi gli occhi  con  eventuale  correzione,  di  cui
all'articolo 3 della citata legge n. 508 del 1988; 
    d) lire 15.000  mensili  per  l'indennita'  di  comunicazione  in
favore dei sordi prelinguali, di  cui  all'articolo  4  della  citata
legge n. 508 del 1988." 
    
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AGGIORNAMENTO (4)

    
  La L. 27 dicembre 2002, n. 289 ha disposto (con  l'art.  80,  comma
17)  che  "A  decorrere  dal  1   gennaio   2003,   l'indennita'   di
comunicazione di cui all'articolo 4 della legge 21 novembre 1988,  n.
508,  concessa  ai  sordomuti  come   definiti   al   secondo   comma
dell'articolo 1 della legge 26 maggio  1970,  n.  381,  e'  aumentata
dell'importo di 41 euro per dodici mensilita'".