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LEGGE 31 ottobre 1988, n. 480

Modificazioni della normativa relativa al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea.

note: Entrata in vigore della legge: 27/11/1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/06/1997)
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Testo in vigore dal:  27-11-1988

Art. 11

Liquidazione in capitale
1. Il limite di cui alla lettera a) del secondo comma dell'articolo 34 della legge 13 luglio 1965, n. 859, è costituito dalla metà del valore capitale della quota di pensione spettante in relazione ai periodi di iscrizione fino alla data di entrata in vigore della presente legge, e dal quarto del valore capitale della quota di pensione spettante in relazione ai periodi di iscrizione successivi a tale data.
2. Agli iscritti al Fondo successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge non si applica l'articolo 34 della legge 13 luglio 1965, n. 859.
Nota all'art. 11:
Il testo dell'art. 34 della legge n. 859/1965 è il seguente:
"Art. 34 (Liquidazione in capitale). - L'iscritto che abbia raggiunto i requisiti previsti dalla presente legge per il conseguimento del diritto alla pensione di anzianità, ha la facoltà di chiedere che gli sia corrisposto, in sostituzione di una quota della pensione spettantegli, il valore capitale della quota stessa, calcolato in base ai coefficienti in uso presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Il capitale liquidabile non può superare:
a) né la metà del valore capitale della pensione spettante ai sensi della stessa legge;
b) né la differenza tra il valore capitale della pensione spettante ai sensi della presente legge ed il valore capitale della pensione liquidabile secondo le norme dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, da calcolarsi in relazione ai contributi corrispondenti, quanto alla classe ed alla categoria, alle retribuzioni percepite dall'iscritto durante il periodo considerato utile ai fini della determinazione della pensione liquidabile a carico del Fondo.
La pensione ai superstiti del pensionato che si sia avvalso della facoltà prevista dal primo comma del presente articolo è calcolata sulla quota residua di pensione diretta.
Per gli iscritti volontari di cui al successivo art. 40, la liquidazione in capitale è operata sulla pensione corrispondente alla retribuzione pensionabile sulla quale sono stati versati i contributi per gli ultimi 12 mesi, con esclusione della percentuale di adeguamento di cui al secondo comma dell'art. 40".