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LEGGE 10 agosto 1988, n. 349

Proroga del termine relativo alle agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina.

note: Entrata in vigore della legge: 17-8-1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/1991)
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Testo in vigore dal:  1-1-1992
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Il termine del 30 giugno 1988 concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, previsto dal comma 17 dell'articolo 25 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è prorogato al 31 dicembre 1991.
((1))
2. Il termine per la presentazione del certificato definitivo previsto dal secondo comma dell'articolo 4 della legge 6 agosto 1954, n. 604, per beneficiare delle agevolazioni tributarie indicate nel comma 1, è elevato a due anni. La disposizione del presente comma si applica anche ai rapporti tributari non ancora definiti alla data indicata nel comma 1 dell'articolo 2.

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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 30 dicembre 1991, n. 413 ha disposto (con l'art. 70, comma 3) che il termine del 31 dicembre 1991 concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, previsto dal comma 1 del presente articolo è prorogato al 31 dicembre 1993.