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LEGGE 10 agosto 1988, n. 349

Proroga del termine relativo alle agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina.

note: Entrata in vigore della legge: 17-8-1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/1991)
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Testo in vigore dal: 1-1-1992
aggiornamenti all'articolo
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
                         la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1. Il termine  del  30  giugno  1988  concernente  le  agevolazioni
tributarie per la  formazione  e  l'arrotondamento  della  proprieta'
contadina, previsto dal comma 17 dell'articolo 25  del  decreto-legge
12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 novembre 1983, n. 638, e' prorogato al 31 dicembre 1991. ((1)) 
  2. Il termine  per  la  presentazione  del  certificato  definitivo
previsto dal secondo comma dell'articolo 4 della legge 6 agosto 1954,
n. 604, per beneficiare delle agevolazioni  tributarie  indicate  nel
comma 1, e' elevato a due anni. La disposizione del presente comma si
applica anche ai rapporti tributari non  ancora  definiti  alla  data
indicata nel comma 1 dell'articolo 2. 
    
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AGGIORNAMENTO (1) 
  La L. 30 dicembre 1991, n. 413 ha disposto (con l'art. 70, comma 3)
che il termine del  31  dicembre  1991  concernente  le  agevolazioni
tributarie per la  formazione  e  l'arrotondamento  della  proprieta'
contadina, previsto dal comma 1 del presente articolo e' prorogato al
31 dicembre 1993.