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LEGGE 16 marzo 1987, n. 118

Norme relative alla Scuola archeologica italiana in Atene.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/02/1992)
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Testo in vigore dal:  5-3-1992
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. La Scuola archeologica italiana in Atene, istituita con regio decreto 9 maggio 1909, n. 373, è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico.
2. La Scuola ha la sede amministrativa in Roma e quella principale di studio in Atene; è sottoposta alla vigilanza del
(( Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ))
e del Ministero per i beni culturali e ambientali, ferme restando le competenze dell'ambasciata d'Italia in Atene, ai sensi dell'articolo 37, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.