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LEGGE 16 marzo 1987, n. 118

Norme relative alla Scuola archeologica italiana in Atene.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/02/1992)
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Testo in vigore dal: 5-3-1992
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  1.  La  Scuola  archeologica italiana in Atene, istituita con regio
decreto 9 maggio 1909, n. 373, e' dotata di personalita' giuridica di
diritto pubblico.
  2.  La Scuola ha la sede amministrativa in Roma e quella principale
di  studio  in  Atene;  e' sottoposta alla vigilanza del (( Ministero
dell'universita'  e  della ricerca scientifica e tecnologica )) e del
Ministero  per  i  beni  culturali  e  ambientali,  ferme restando le
competenze  dell'ambasciata d'Italia in Atene, ai sensi dell'articolo
37,  ultimo  comma,  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18.