LEGGE 23 dicembre 1986, n. 898

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/10/2022)
Testo in vigore dal: 10-7-2010
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3.

  1.  Indipendentemente  dalla sanzione penale, per il fatto indicato
nei commi 1 e 2 dell'articolo 2 ((, nell'ambito di applicazione delle
misure  finanziate  dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA),))
il  percettore e' tenuto in ogni caso alla restituzione dell'indebito
e, soltanto quando lo stesso indebito sia superiore a lire centomila,
al   pagamento   di  una  sanzione  amministrativa  pecuniaria,  pari
all'importo  indebitamente  percepito.  ((Nell'ambito di applicazione
delle  misure  finanziate  dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale (FEASR), indipendentemente dalla sanzione penale, per il fatto
indicato nei commi 1 e 2 dell'articolo 2 il percettore e' tenuto alla
restituzione  dell'indebito  nonche',  nel  caso in cui lo stesso sia
superiore   a   150   euro,   anche  al  pagamento  di  una  sanzione
amministrativa  pecuniaria, nella misura minima di 150 euro e massima
di  150.000  euro, calcolata in percentuale sulla somma indebitamente
percepita, secondo i seguenti scaglioni:
    a)  30  per cento per indebiti uguali o inferiori al 10 per cento
di quanto percepito;
    b)  50  per  cento  per  la parte di indebito superiore al 10 per
cento e fino al 30 per cento di quanto percepito;
    c)  70  per  cento  per  la parte di indebito superiore al 30 per
cento e fino al 50 per cento di quanto percepito;
    d)  100  per  cento  per la parte di indebito superiore al 50 per
cento di quanto percepito)).
  2.  L'amministrazione competente determina le somme dovute ai sensi
del  comma  1  ed emette ingiunzione di pagamento della somma stessa.
Qualora   l'istanza   sia   stata   inoltrata   per   il  tramite  di
un'associazione   o   unione   di   produttori,  l'ingiunzione  viene
notificata  alla  stessa associazione o unione, la quale e' tenuta in
solido  con  il  produttore  al  versamento delle somme dovute ove ne
risulti la corresponsabilita'.
  3.  L'irrogazione  della  sanzione amministrativa non resta sospesa
nel  caso che per il fatto sia promosso procedimento penale. Fermo il
disposto    del   comma   5,   qualora   sia   proposta   opposizione
all'ingiunzione  dinanzi  al  pretore, questi sospende il giudizio di
opposizione e puo' sospendere l'esecutivita' dell'ingiunzione a norma
dell'ultimo  comma  dell'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n.
689.
  4.  Il  versamento deve avvenire entro il termine di novanta giorni
dalla ricezione dell'ingiunzione.
  5.  Fino  all'avvenuto pagamento resta sospesa la corresponsione di
qualsiasi aiuto, premio, indennita', restituzione, contributo o altra
erogazione  richiesti  dal  debitore  e  da  percepire  dalla  stessa
amministrazione  che ha emesso l'ingiunzione, per qualunque importo e
anche  per  periodi  temporali  successivi  a quello cui si riferisce
l'infrazione.
  6.   Entro   novanta  giorni  dalla  notificazione  della  sentenza
esecutiva,  ancorche'  non  irrevocabile  o non passata in giudicato,
l'amministrazione  competente  e  tenuta  a  rimborsare  le somme che
giudizialmente risultino da essa recuperate in eccedenza.
  7.  Le somme indebitamente erogate, che vengono recuperate ai sensi
del  presente  articolo in favore della Comunita' economica europea o
di  amministrazioni  statali  diverse  dall'Azienda  di Stato per gli
interventi  nel  mercato agricolo (AIMA) sono versate all'entrata del
bilancio  dello Stato, per essere iscritte su apposito capitolo dello
stato   di  previsione  del  Ministero  del  tesoro,  ai  fini  della
successiva   restituzione  ai  predetti  soggetti  per  la  parte  di
effettiva pertinenza. Le somme dovute ad amministrazioni statali sono
iscritte  nei  rispettivi stati di previsione. Il Ministro del tesoro
e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le occorrenti
variazioni  di  bilancio.  Le  somme  recuperate  dagli  organismi di
intervento  in  favore  della  Comunita'  economica europea sono alla
stessa   rimborsate   dagli   organismi   predetti,   anche  mediante
conguaglio,   ove   autorizzato  dalla  Comunita'  economica  europea
nell'ambito del sistema FEOGA-Sezione garanzia.