LEGGE 1 dicembre 1986, n. 879

Disposizioni per il completamento della ricostruzione delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 e delle zone della regione Marche colpite da calamita'.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/01/1994)
Testo in vigore dal: 21-12-1986
                               Art. 2.

  1. Al fine di completare le opere di competenza statale e regionale
di   sistemazione   idrogeologica   del   bacino  interregionale  del
Tagliamento,  di  cui  anche  all'articolo  2 della legge 11 novembre
1982, n. 828, e per il bacino dell'alto Piave e' autorizzata la spesa
di  lire  280  miliardi  nel  periodo  1987-1991,  dei  quali lire 20
miliardi  per  il  1987  e  lire 40 miliardi per l'anno 1988. Di tale
spesa  sono  riservate  una  quota  di  lire 60 miliardi al bacino di
Ravedis,  alle  infrastrutture  ed  alle opere di irrigazione ad esso
connesse  e  una  quota  di  lire 10 miliardi per il bacino dell'alto
Piave.
          Nota all'art. 2:
            L'art. 2 della legge n. 828/1982 cosi' dispone:
            "Per  la  prosecuzione ed il completamento delle opere di
          sistemazione  idrogeologica  di  cui  all'articolo 10 della
          legge  8  agosto 1977, n. 546, nonche' per la esecuzione di
          analoghe  opere  nei bacini montani dell'area colpita dagli
          eventi sismici del 1976, e' autorizzata una ulteriore spesa
          complessiva  di  lire  100 miliardi. Tale disponibilita' da
          ripartire  negli  anni  1982-85, sara' utilizzata anche per
          opere  di  sistemazione del bacino del Tagliamento e per la
          realizzazione - fino alla concorrenza di lire 30 miliardi -
          del serbatoio di Ravedis, nel torrente Celina.
            La  quota  relativa  all'anno 1982 resta determinata in 5
          miliardi di lire.
            Con provvedimento del Ministro del tesoro gli importi per
          le  opere  di sistemazione idrogeologica nei bacini montani
          verranno   accreditati   alla   regione  e  per  quelle  di
          competenza statale al Ministro dei lavori pubblici".