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LEGGE 10 ottobre 1986, n. 668

Modifiche e integrazioni alla legge 1 aprile 1981, n. 121, e relativi decreti di attuazione, sul nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
Testo in vigore dal:  1-11-1986

Art. 42

1. L'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è sostituito dal seguente:
"ART. 27. - (Nomina a vice ispettore). - La nomina alla qualifica di vice ispettore si consegue:
a) secondo le modalità stabilite dagli articoli 52 e 53 della legge 1 aprile 1981, n. 121;
b) mediante concorso interno per titoli di servizio ed esami, consistente in una prova scritta e in un colloquio, nel limite del 30 per cento della dotazione organica della qualifica stessa, riservato al personale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato in possesso, alla data del bando che indice il concorso, di un'anzianità di servizio di dieci anni nel ruolo dei sovrintendenti, ovvero di cinque anni nello stesso ruolo se in possesso del titolo di studio di cui all'articolo 52 della legge 1 aprile 1981, n. 121, che non abbia riportato nell'ultimo biennio la deplorazione o sanzione disciplinare più grave.
I vincitori del concorso devono frequentare un corso della durata di sei mesi.
Le modalità del concorso, la composizione della commissione esaminatrice, le materie oggetto dell'esame, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli, le modalità di attuazione e i programmi del corso sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.
Sono soppressi il quarto ed il quinto comma dell'articolo 52 della legge 1 aprile 1981, n. 121".