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LEGGE 28 febbraio 1986, n. 41

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2012)
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Testo in vigore dal:  1-1-1987
aggiornamenti all'articolo

Art. 7

1. Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato a indire, per l'anno 1986, concorsi per il conferimento di posti nelle qualifiche funzionali del personale non docente delle Università e degli istituti di istruzione universitaria, nonché degli Osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, anche in deroga all'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249.
2. Il numero dei posti da mettere a concorso è determinato con riferimento alle vacanze che si sono verificate nei singoli enti di cui al comma 1, fino al 31 dicembre 1985, a seguito di cessazioni dal servizio comunque determinate.
3. Per la individuazione dei posti da mettere a concorso alle varie qualifiche funzionali - e, nell'ambito di ciascuna di esse, ai vari profili professionali - si terrà conto della qualifica funzionale e del profilo professionale nei quali il personale comunque cessato risulta inquadrato sulla base di provvedimenti adottati dalle relative amministrazioni entro la data del 31 dicembre 1985. A tal fine possono essere utilizzate anche le graduatorie degli idonei di concorsi espletati nel triennio precedente.

((3))
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AGGIORNAMENTO (3)

La L. 22 dicembre 1986, n. 910 ha disposto (con l'art. 8, comma 12) che "In materia di assunzioni di personale continuano ad applicarsi nell'anno 1987 le disposizioni di cui ai commi da 10 a 22 dell'articolo 6 e le disposizioni dell'articolo 7 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, intendendosi corrispondentemente sostituiti i riferimenti temporali in essi contenuti".