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LEGGE 17 maggio 1985, n. 210

Istituzione dell'ente "Ferrovie dello Stato".

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/05/1993)
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Testo in vigore dal:  14-6-1985

Art. 3

Poteri del Ministro


Spetta al Ministro dei trasporti:
1) indicare, in coerenza con gli indirizzi generali della politica dei trasporti, gli obiettivi che la gestione ferroviaria deve perseguire;
2) vigilare che la gestione si svolga nel rispetto degli indirizzi generali indicati;
3) approvare, di concerto con il Ministro del tesoro, i bilanci, i programmi di attività annuali e poliennali deliberati dal consiglio di amministrazione dell'ente;
4) autorizzare, di concerto con il Ministro del tesoro, l'ente all'assunzione e cessione delle partecipazioni a società ed enti di cui all'articolo 2, lettere h) ed l);
5) proporre la nomina o la revoca del presidente e degli altri componenti del consiglio di amministrazione;
6) promuovere la procedura di scioglimento del consiglio di amministrazione;
7) esercitare tutti gli altri poteri che la legge attribuisce alla sua specifica competenza in relazione al trasporto ferroviario che non siano incompatibili con le disposizioni della presente legge.