LEGGE 26 settembre 1985, n. 482

Modificazioni del trattamento tributario delle indennita' di fine rapporto e dei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/05/2001)
Testo in vigore dal: 1-1-2001
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 6. 
 
  Sui  capitali   corrisposti   in   dipendenza   di   contratti   di
assicurazione sulla vita, esclusi quelli  corrisposti  a  seguito  di
decesso dell'assicurato, le imprese di assicurazione  devono  operare
una ritenuta, a titolo di imposta e con obbligo di rivalsa, del  12,5
per cento. La ritenuta va commisurata alla differenza tra l'ammontare
del capitale corrisposto e quello dei premi riscossi, ridotta  del  2
per cento per ogni anno  successivo  al  decimo  se  il  capitale  e'
corrisposto dopo almeno dieci anni dalla conclusione del contratto di
assicurazione. Resta ferma la disposizione  dell'articolo  10,  primo
comma, lettera l), ultima parte, del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n.  597,  e  successive  modificazioni.
((3)) 
  Le imprese di assicurazione devono versare le ritenute  di  cui  al
precedente comma alla competente  sezione  di  tesoreria  provinciale
dello Stato entro i primi  quindici  giorni  del  mese  successivo  a
quello in cui le ritenute sono  state  operate  e  devono  presentare
annualmente, entro il 30 aprile, la dichiarazione di cui all'articolo
7, primo comma,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre  1973,  n.  600,  e  successive  modificazioni,   indicando
l'ammontare complessivo  dei  capitali  corrisposti,  delle  ritenute
operate e delle somme alle quali queste sono state commisurate. ((3))
L'ultimo comma dell'articolo 34  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni,  e'
sostituito dal seguente: 
  "I capitali percepiti in caso di morte in dipendenza  di  contratti
di assicurazione sulla vita  sono  esenti  dall'imposta  sul  reddito
delle persone fisiche e dall'imposta locale sui redditi". 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  Il D.LGS. 18 febbraio 2000, n. 47, come modificato  dal  D.LGS.  12
aprile 2001, n. 168, ha disposto (con l'art. 16, comma 2-bis) che "il
primo e il secondo comma sono  abrogati  relativamente  ai  contratti
stipulati o rinnovati a decorrere dal 1 gennaio 2001. Per i contratti
rinnovati,  tali   disposizioni   continuano   ad   applicarsi   alle
prestazioni erogate riferibili agli importi maturati fino alla data 
in cui il contratto e' rinnovato."