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LEGGE 22 agosto 1985, n. 449

Interventi di ampliamento e di ammodernamento da attuare nei sistemi aeroportuali di Roma e Milano.

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Testo in vigore dal:  12-9-1985

Art. 5


È ricostituito, per il periodo di otto anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comitato previsto dall'articolo 2 della legge 22 dicembre 1973, n. 825, e successive modificazioni e integrazioni, nella seguente composizione:
il Ministro dei trasporti o un Sottosegretario di Stato da lui delegato, presidente, il cui voto prevale in caso di parità;
il direttore generale dell'Aviazione civile;
un consigliere di Stato;
un consigliere della Corte dei conti;
un avvocato dello Stato;
un rappresentante del Consiglio superiore dell'aviazione civile; un rappresentante del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
tre funzionari della Direzione generale dell'aviazione civile con qualifica non inferiore a dirigente superiore di cui due appartenenti al ruolo tecnico;
un funzionario del Ministero del tesoro con qualifica non inferiore a dirigente superiore;
un ufficiale generale dell'Aeronautica militare designato dal Ministero della difesa.
Per l'esame degli aspetti riguardanti la sicurezza e l'assistenza al volo, il Comitato è integrato da un funzionario dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale, con qualifica non inferiore a direttore centrale, il quale ha voto consultivo.
Per l'esame dei progetti interessanti specificatamente una o più Regioni, il Comitato è integrato dal presidente o da un membro della giunta della Regione interessata che partecipa al Comitato stesso con voto consultivo.
Funge da segretario un funzionario della carriera direttiva della Direzione generale dell'aviazione civile, posto a capo di un ufficio di segreteria da costituirsi, con decreto del Ministro dei trasporti, con un massimo di quattro componenti.
Il parere del predetto Comitato è prescritto, oltre che per gli affari indicati nel primo comma dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 1973, n. 825, anche in materia di piani regolatori aeroportuali e di controversie di qualsiasi natura relative all'esecuzione dei lavori di cui alla presente legge.
Il parere viene emesso entro centoventi giorni dalla richiesta. In difetto si intende emesso un parere favorevole.
L'importo di lire 300 milioni, indicato nel primo e nel secondo comma dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 1973, n. 825, è elevato a lire 1.000 milioni.
Le disposizioni contenute nell'articolo 2, come modificato dai precedenti commi, nonché negli articoli 4, 5, 7 ed 8 della legge 22 dicembre 1973, n. 825, e nell'articolo 2-bis del decreto-legge 26 maggio 1979, n. 151, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1979, n. 299, si applicano all'esecuzione dei lavori, forniture e installazioni realizzate dal Ministero dei trasporti in applicazione della presente legge.
I membri del Comitato non possono far parte delle commissioni di collaudo delle opere sulle quali il Comitato stesso ha espresso il proprio parere.
Nota all'art. 5, commi primo, quinto e settimo:
Il testo dell'art. 2 della legge 22 dicembre 1973, n. 825, recante:
"Interventi urgenti ed indispensabili da attuare negli aeroporti aperti al traffico aereo civile, come modificato dall'articolo 8 della legge 21 dicembre 1977, n. 985", prima della modifica apportata nella composizione del comitato dall'art. 5 della legge qui pubblicata, era il seguente:
"Art. 2. - I progetti e i contratti nonché gli atti di concessione e le convenzioni per l'esecuzione di lavori, provviste e forniture, inerenti all'attuazione del programma di cui all'articolo 1 e fino all'importo complessivo di lire 300 milioni, qualunque sia il modo con il quale si sia proceduto all'aggiudicazione, sono approvati dalla competente Amministrazione, senza obbligo dei preventivi pareri richiesti dalle norme vigenti.
Per gli affari di cui al precedente comma di importo superiore a 300 milioni di lire è prescritto, in sostituzione dei pareri richiesti dalle norme vigenti, il conforme parere di un comitato presieduto dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile o da un Sottosegretario da lui delegato e composto da un magistrato del Consiglio di Stato, da un magistrato della Corte dei conti, da due rappresentanti tecnici del Consiglio superiore dei lavori pubblici, dal direttore generale dell'aviazione civile, da due ufficiali generali dell'Aeronautica militare designati dal Ministro per la difesa e da sei funzionari di qualifica non inferiore a quella di primo dirigente dei quali due designati dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile e quattro designati ciascuno dai Ministri per la difesa, il tesoro; le finanze e le partecipazioni statali.
Per l'esame dei progetti interessanti specificamente una o più regioni, il comitato indicato nel precedente comma è integrato da un rappresentante delle regioni interessate.
Le funzioni di segretario del comitato sono svolte da un funzionario della carriera direttiva del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale dell'aviazione civile - coadiuvato da quattro impiegati della stessa direzione generale.
I membri del comitato sono nominati con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile".

Note all'art. 5, comma ottavo:
- L'argomento della legge n. 825/1973 e il testo dell'art. 2 della legge sono riportati nella nota precedente. Il testo degli articoli 4, 5, 7 e 8 della medesima legge è il seguente:
"Art. 4. - I Ministri per i trasporti e l'aviazione civile e per la difesa, nei limiti dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, possono assumere impegni di spesa per somme eccedenti lo stanziamento di ciascun esercizio, purché i relativi pagamenti siano ripartiti negli esercizi finanziari entro i limiti dei rispettivi stanziamenti.
Le somme non impegnate in un esercizio saranno utilizzate negli esercizi successivi.
Gli ordini di accreditamento, relativi alle spese di cui alla presente legge, possono essere emessi anche per importi eccedenti quelli previsti dalle norme in vigore, ma comunque non superiori a 500 milioni di lire.
Art. 5. - Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, sentito il comitato di cui all'articolo 2, può anche in deroga alle vigenti norme, affidare la progettazione e la direzione dei lavori alle società concessionarie e a liberi professionisti. I compensi dei liberi professionisti sono commisurati a quelli previsti dal disciplinare tipo per il conferimento di incarichi professionali a liberi professionisti, approvato con decreto ministeriale 11 luglio 1966, e successive modificazioni.
Sono esclusi dagli incarichi previsti dal comma precedente coloro che abbiano fruito dei benefici derivanti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.
Art. 7. - Per gli atti inerenti all'esecuzione delle opere e forniture di cui ai precedenti articoli, il controllo di legittimità è esercitato in via successiva.
Art. 8. - Le norme di cui all'articolo 2, secondo comma, e all'articolo 5 della legge 25 febbraio 1971, n. 111, si applicano anche alla progettazione ed all'esecuzione delle opere previste dall'articolo 1 della presente legge, da realizzarsi negli aeroporti militari aperti al traffico aereo civile.
Le norme di cui agli articoli 2 e 7 della presente legge si applicano per un triennio anche agli atti relativi alla attuazione delle opere da realizzare con fondi dei capitoli già iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile alla data di entrata in vigore della presente legge".
- Il testo dell'art. 2-bis del D.L. n. 151/1979, recante: "Rifinanziamento degli interventi urgenti ed indispensabili da attuare negli aeroporti aperti al traffico aereo civile" è il seguente:
"Art. 2-bis. - I lavori da effettuarsi sugli aeroporti finanziati dalla presente legge, nonché i lavori finanziati dalla legge 22 dicembre 1973, n. 825 e dal decreto-legge 13 agosto 1975, numero 377 (4), convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, e non ancora appaltati, non sono soggetti alla disciplina prevista dalla legge 8 agosto 1977, n. 584 (8), anche quando la loro esecuzione venga affidata in concessione di sola costruzione. Agli enti o società che hanno la gestione dei servizi sull'aeroporto sul quale le opere devono essere realizzate, l'appalto o la concessione di sola costruzione possono essere conferite a trattativa privata".