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LEGGE 17 maggio 1985, n. 210

Istituzione dell'ente "Ferrovie dello Stato".

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/05/1993)
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Testo in vigore dal:  14-6-1985

Art. 16

Tariffe

Il consiglio di amministrazione delibera la tariffa tecnico-economica e i relativi adempimenti per assicurare l'equilibrio della gestione.
La tariffa tecnico-economica viene stabilita, tenendo conto della normativa comunitaria in materia, sulla base di una adeguata documentazione dei dati relativi, con riferimento alle condizioni di mercato, all'interesse commerciale dell'ente, rapportati anche ai valori medi esistenti nei Paesi facenti parte della Comunità economica europea. Nella determinazione della suddetta tariffa possono prevedersi anche prezzi minimi e massimi.
Il Ministro dei trasporti, limitatamente al traffico nazionale, determina, con proprio decreto, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, sentito il Comitato interministeriale prezzi (CIP), le tariffe per i trasporti delle persone e di alcuni tipi di merce, definiti anche per comprensori o aree e/o per periodi limitati dell'anno.
L'eventuale divario tra le tariffe approvate dal Ministro e quelle tecnico-economiche deliberate dal consiglio di amministrazione può dar luogo a rimborso nell'ambito del regolamento (CEE) n. 1191/1969.
Sono devolute alla competenza degli organi dell'ente le restanti tariffe e la determinazione delle condizioni generali di trasporto, della nomenclatura e classificazione delle cose, comprese le avvertenze generali che la precedono, nonché delle condizioni particolari di tariffe, servizi o trasporti determinati e la concessione di facilitazioni di carattere eccezionale per trasporti singoli.
Quando esigenze commerciali lo richiedono l'ente può stabilire accordi particolari con l'utenza svincolati dalle tariffe in vigore per l'acquisizione o il mantenimento del traffico.
Nota all'art. 16, quarto comma:
Il regolamento (CEE) n. 1191/1969, adottato dal Consiglio il 26 giugno 1969 (e pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunità europee n. L 156 del 28 giugno 1969), è relativo all'azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile.