LEGGE 13 maggio 1985, n. 198

Interventi per i danni causati dalle eccezionali calamita' naturali ed avversita' atmosferiche nei mesi di dicembre 1984 e gennaio 1985. Nuova disciplina per la riscossione agevolata dei contributi agricoli di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/1992)
Testo in vigore dal: 21-5-1985
                               Art. 4.

  Nell'articolo  1  della  legge  15 ottobre 1981, n. 590, al secondo
comma, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
  "d)   la  ricostruzione,  il  ripristino,  la  riconversione  delle
attrezzature   e   strutture  fondiarie  aziendali  danneggiate,  ivi
compresi  impianti  arborei,  reimpianti  di  vivai,  serre,  stalle,
viabilita'  aziendale,  mediante  concessione di mutui decennali, con
preammortamento  triennale, al tasso di interesse del 6,75 per cento,
ridotto  al  3,25  per  cento  per  i  coltivatori  diretti singoli o
associati. Per gli oliveti ed il vivaismo monocolturale specializzato
alla  produzione  dell'olivo  danneggiati il mutuo avra' la durata di
quindici   anni,   con  preammortamento  quinquennale,  al  tasso  di
interesse  del  6,75  per  cento,  ridotto  al  3,25  per cento per i
coltivatori  diretti singoli o associati. Alle predette operazioni si
applicano   le   disposizioni   per   la  concessione  dei  mutui  di
miglioramento  fondiario  previste  dal regio decreto-legge 29 luglio
1927,  n.  1509,  convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio
1928,  n.  1760.  In  alternativa  ai  predetti  mutui possono essere
concessi  contributi  previsti dall'articolo 1, primo e ultimo comma,
della legge 21 luglio 1960, n. 739".
  Le   provvidenze  previste  dalla  predetta  lettera  d)  non  sono
cumulabili  con i contributi della Comunita' economica europea per la
riconversione colturale.
  Le  provvidenze  di  cui  alla  predetta  lettera d) possono essere
concesse,   limitatamente  ai  danni  causati  dagli  eventi  di  cui
all'articolo   1   della  presente  legge,  anche  ai  capannoni  per
allevamenti avicoli, cunicoli ed itticoli.
          Note all'art. 4, primo comma:
              -  La  lettera  d)  dell'art.  1 della legge 15 ottobre
          1981,  n.  590,  indica altre misure che le regioni possono
          adottare  nelle  situazioni specificate nella nota all'art.
          2.
            -  Il  decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito,
          con  modificazioni nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, reca
          provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario.
            -  Il  testo  del  primo comma dell'art. 1 della legge 21
          luglio 1960, n. 739, e' il seguente:
            "Nelle  zone  che  saranno  delimitate  con  decreto  del
          Ministro per l'agricoltura e foreste di concerto con quello
          per  il  tesoro  possono  essere  concessi  a  favore delle
          aziende   agricole  danneggiate  da  eccezionali  calamita'
          naturali   o   da   eccezionali   avversita'   atmosferiche
          contributi in conto capitale nelle spese occorrenti:
              a) alla sistemazione per la coltivabilita' dei terreni,
          compreso  lo  scavo ed il trasporto a rifiuto dei materiali
          alluvionali   sterili,   al  ripristino  delle  piantagioni
          arboree ed arbustive;
              b)  alla  ricostruzione e ripartizione di fabbricati ed
          altri  manufatti  rurali,  alla riparazione e ricostruzione
          dei muri di sostegno, di strade poderali, canali di scolo e
          delle  opere di provvista di acqua, di adduzione di energia
          elettrica,    di   ripristino   degli   impianti   per   la
          conservazione  e  la trasformazione dei prodotti di aziende
          singole od associate;
              c)  alla  ricostituzione  delle  scorte  vive  e  morte
          danneggiate o distrutte".
            -  Il  testo dell'ultimo comma dell'art. 1 della legge 21
          luglio 1960, n. 739, e' il seguente:
            "Ai  coltivatori  diretti,  proprietari  di fondi, il cui
          reddito  non  eccede le normali esigenze familiari ed i cui
          terreni  non  possano  essere ripristinati a causa di frane
          che  li  abbiano  asportati;  o  a  causa di erosioni delle
          acque, o perche' sommersi da altri strati di sabbia, ghiaia
          e  altri  materiali  sterili,  puo'  essere corrisposta una
          somma  pari  all'80  per  cento  del  valore  che i terreni
          avevano   anteriormente   all'evento.  La  liquidazione  e'
          subordinata  alla dimostrazione, da parte del proprietario,
          dell'impiego della somma in acquisti di scorte vive e morte
          ed    investimenti   fondiari   a   scopi   produttivi   in
          agricoltura".