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LEGGE 13 maggio 1985, n. 198

Interventi per i danni causati dalle eccezionali calamità naturali ed avversità atmosferiche nei mesi di dicembre 1984 e gennaio 1985. Nuova disciplina per la riscossione agevolata dei contributi agricoli di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/1992)
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Testo in vigore dal: 21-5-1985
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  A  favore  delle  aziende  agricole singole o associate danneggiate
dalle  eccezionali alluvioni, nevicate e gelate verificatesi nei mesi
di  dicembre  1984 e gennaio 1985, il Fondo di solidarieta' nazionale
di  cui  alla  legge  15  ottobre 1981, n. 590, e' incrementato della
somma di 300 miliardi di lire, con riserva di ulteriori incrementi in
relazione  all'accertamento  dei  danni reali che risulteranno essere
stati  riportati  dalle  strutture  e  particolarmente  dalle colture
arboree.
  A valere sulle disponibilita' del Fondo di cui al precedente comma,
fanno carico gli oneri connessi all'attuazione degli articoli 5, 6, 7
e  10 della presente legge, valutati in complessive lire 35 miliardi,
corrispondenti  alle  somme  da iscrivere sui pertinenti capitoli del
bilancio   dello   Stato  per  l'anno  finanziario  1985  concernenti
interessi passivi per operazioni di indebitamento.
          NOTE

          Nota al titolo:
            La  legge  15 ottobre 1981, n. 590, contiene "Nuove norme
          per il Fondo di solidarieta' nazionale".