LEGGE 13 maggio 1985, n. 198

Interventi per i danni causati dalle eccezionali calamita' naturali ed avversita' atmosferiche nei mesi di dicembre 1984 e gennaio 1985. Nuova disciplina per la riscossione agevolata dei contributi agricoli di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/1992)
Testo in vigore dal: 21-5-1985
                               Art. 2.

  I  contributi  previsti dall'articolo 1, secondo comma, lettera b),
della  legge  15 ottobre 1981, n. 590, sono elevati rispettivamente a
lire 2,5 milioni e a lire 8 milioni.
          Nota all'art. 2:
            Nell'art.  1,  secondo  comma, lettera b), della legge 15
          ottobre   1981,  n.  590,  si  prevede  che  dal  Fondo  di
          solidarieta'  nazionale "sono prelevate le somme occorrenti
          per consentire che le regioni in caso di calamita' naturali
          o  di  avversita'  atmosferiche di carattere eccezionale, i
          cui  effetti  abbiano  inciso  sulle  strutture  o  abbiano
          compromesso  i  bilanci  economici delle aziende agricole",
          adottino  diverse  misure, tra le quali, la erogazione - ai
          sensi dell'art. 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917,
          convertito  nella  legge  21  ottobre 1968, n. 1088 - di un
          "contributo  fino a lire 2,5 milioni a favore delle aziende
          che  abbiano  subito  danni  non  inferiori al 35 per cento
          della  produzione  lorda globale, esclusa quella zootecnica
          nonche'  fino  a  lire  8  milioni a favore delle aziende a
          coltura specializzata protetta" (l'ammontare del contributo
          qui trascritto recepisce le modifiche apportate dall'art. 2
          della legge qui pubblicata).