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LEGGE 19 aprile 1985, n. 150

Aumento dell'organico del personale della Polizia di Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/04/2001)
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Testo in vigore dal:  17-4-2001
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Art. 2

1. Salve le disposizioni dei successivi commi 2 e 3, l'Amministrazione della pubblica sicurezza procede alle assunzioni per la nomina ad allievo agente della Polizia di Stato secondo le norme della legge, 1 aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni.
2. All'assunzione di 2.000 allievi agenti della Polizia di Stato, l'Amministrazione della pubblica sicurezza provvede per l'anno 1985 utilizzando, secondo le norme di cui al regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629, le domande già prodotte da aspiranti allievi agenti entro il 31 dicembre 1983.
3. All'assunzione fino al limite di 3.000 allievi agenti della Polizia di Stato l'Amministrazione della pubblica sicurezza è autorizzata a procedere secondo le norme di cui al regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629. Con tale procedura, da avviarsi con apposito avviso pubblico, sono assunti i cittadini di ambo i sessi mediante accertamento selettivo in ordine al possesso dei requisiti psicofisici e attitudinali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 904.
4. Per le assunzioni ai sensi del precedente comma 3 le modalità per l'accertamento dell'idoneità culturale sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, sentite le organizzazioni sindacali della Polizia di Stato più rappresentative sul piano nazionale.
5. Agli allievi agenti assunti ai sensi dei precedenti commi 2 e 3, si applicano, ai fini della nomina ad agente di polizia, le disposizioni degli articoli 48 e 49 della legge 1° aprile 1981, n. 121.
6. In relazione al concorso pubblico per esami a 1.000 allievi agenti della Polizia di Stato, indetto con il decreto del Ministro dell'interno 1 giugno 1984, l'Amministrazione ha facoltà di conferire, per non più di due anni dalla data di approvazione della graduatoria, ai candidati idonei, secondo l'ordine della graduatoria, oltre i posti messi a concorso anche quelli che risultano disponibili.
7. Per la copertura dei posti risultanti dall'ampliamento degli organici di cui all'articolo 1, le assunzioni avverranno:
1) quanto a 4.500 unità, per contingenti rispettivamente non superiori a 2.000 unità per il 1985, secondo quanto stabilito dal precedente secondo comma; a 1.500 unità per il 1986; a 1.000 unità per il 1987;
2) quanto alle restanti 706 unità, utilizzando gli aspiranti allievi agenti risultati idonei, secondo l'ordine della graduatoria, dopo aver proceduto all'assunzione dei 2.000 allievi indicati al precedente comma 2, e gli altri, nel medesimo triennio, per contingenti non superiori per ognuno degli anni 1985 e 1986 a un terzo delle dotazioni organiche residue. (3)
((4))
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AGGIORNAMENTO (3)

La L. 31 marzo 2000, n. 78 ha disposto (con l'art. 6, comma 5, lettera d)) l'abrogazione del presente articolo a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 6, comma 4 della legge stessa.
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AGGIORNAMENTO (4)

La L. 31 marzo 2000, n. 78, come modificata dalla L. 29 marzo 2001, n. 86, non prevede più, nel nuovo testo dell'art. 6, comma 5, l'abrogazione del presente articolo.