LEGGE 5 aprile 1985, n. 135

Disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori gia' soggetti alla sovranita' italiana e all'estero.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/02/1994)
Testo in vigore dal: 4-5-1985
                               Art. 2.

  L'articolo  2 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, e' sostituito dal
seguente:
  "A   coloro  che  intendano  reimpiegare  in  attivita'  produttive
industriali,  agricole,  commerciali  e  artigianali,  in  tutto o in
parte,  gli  indennizzi  dovuti  ai sensi della presente legge, sara'
ulteriormente  concesso,  a  domanda,  un concorso statale dell'8 per
cento costante quindicennale sugli interessi da pagarsi per mutui che
verranno  contratti con enti, istituti e aziende di credito fino alla
concorrenza dell'indennizzo utilizzato".
  Coloro  per  i  quali  siano  gia'  intervenute le liquidazioni del
contributo  nella  misura  prevista  dall'articolo  2  della legge 26
gennaio  1980,  n.  16,  possono presentare domanda, entro 120 giorni
dall'entrata   in   vigore   della   presente   legge,  per  chiedere
l'integrazione del contributo fino all'8 per cento.