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LEGGE 5 aprile 1985, n. 135

Disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/02/1994)
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Testo in vigore dal:  4-5-1985

Art. 2


L'articolo 2 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, è sostituito dal seguente:
"A coloro che intendano reimpiegare in attività produttive industriali, agricole, commerciali e artigianali, in tutto o in parte, gli indennizzi dovuti ai sensi della presente legge, sarà ulteriormente concesso, a domanda, un concorso statale dell'8 per cento costante quindicennale sugli interessi da pagarsi per mutui che verranno contratti con enti, istituti e aziende di credito fino alla concorrenza dell'indennizzo utilizzato".
Coloro per i quali siano già intervenute le liquidazioni del contributo nella misura prevista dall'articolo 2 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, possono presentare domanda, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, per chiedere l'integrazione del contributo fino all'8 per cento.