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LEGGE 26 gennaio 1980, n. 16

Disposizioni concernenti la corresponsione di indennizzi, incentivi ed agevolazioni a cittadini ed imprese italiane che abbiano perduto beni, diritti ed interessi in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/02/1994)
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Testo in vigore dal:  25-2-1994
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Art. 2


A coloro che intendano reimpiegare in attività produttive industriali, agricole, commerciali e artigianali, in tutto o in parte, gli indennizzi dovuti ai sensi della presente legge, sarà ulteriormente concesso, a domanda, un concorso statale dell'8 per cento costante quindicennale sugli interessi da pagarsi per mutui che verranno contratti con enti, istituti e aziende di credito fino alla concorrenza dell'indennizzo utilizzato.
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 29 gennaio 1994, n.98 ha disposto (con l'art. 1) che "Il concorso statale dell'8 per cento sugli interessi da pagarsi per mutui per la durata di quindici anni, previsto dall'articolo 2 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, come sostituito dal primo comma dell'articolo 2 della legge 5 aprile 1985, n. 135, relativo al reimpiego degli indennizzi in attività produttive marittime, industriali, agricole, commerciali, artigianali, di servizi ed edili, deve intendersi riconosciuto su un importo pari al complesso degli indennizzi corrisposti a norma della presente legge nonché delle predette leggi n. 16 del 1980 e n. 135 del 1985".