LEGGE 29 marzo 1985, n. 113

Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei ((centralinisti telefonici e operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista)).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/05/2022)
Testo in vigore dal: 20-4-1985
                               Art. 8.
                    Trasformazione dei centralini

  Le   trasformazioni   tecniche   dei  centralini  finalizzate  alla
possibilita'  d'impiego  dei  non vedenti e la fornitura di strumenti
adeguati  all'espletamento delle mansioni di centralinista telefonico
sono  a  carico  della  regione  competente  per territorio, la quale
provvede  direttamente  o  mediante  rimborso  al  datore  di  lavoro
interessato.