LEGGE 13 luglio 1984, n. 312

Interventi straordinari ed integrativi in favore degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/11/2000)
Testo in vigore dal: 1-8-1984
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Lo  stanziamento previsto dall'articolo 2, primo comma, lettera a),
della  legge  14  agosto  1967, n. 800, in favore degli enti autonomi
lirici  e  delle istituzioni concertistiche assimilate, aumentato con
l'articolo  3  della  legge  10 maggio 1970, n. 291, integrato con il
secondo  comma dell'articolo 1 della legge 10 maggio 1983, n. 182, e'
ulteriormente  aumentato  di  lire 20 miliardi per l'anno finanziario
1984.
  La  predetta  somma  di  lire  20  miliardi  e'  portata in aumento
proporzionale  degli  stanziamenti  di  cui  alle lettere a) e b) del
primo comma dell'articolo 3 della legge 10 maggio 1983, n. 182, ed e'
ripartita  fra  gli  enti  lirici  e  le  istituzioni  concertistiche
assimilate con le stesse modalita' ivi previste.