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LEGGE 15 giugno 1984, n. 246

Integrazioni e modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, contenente norme di polizia delle miniere e delle cave, nonchè alla legge 6 ottobre 1982, n. 752, concernente l'attuazione della politica mineraria.

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  • INTEGRAZIONI E MODIFICHE AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 APRILE 1959, N. 128, CONTENENTE NORME DI POLIZIA DELLE MINIERE E DELLE CAVE.
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  • MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 6 OTTOBRE 1982, N. 752, CONCERNENTE L'ATTUAZIONE DELLA POLITICA MINERARIA
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Testo in vigore dal:  24-6-1984

Art. 3



La legge 6 ottobre 1982, n. 752, per l'attuazione della politica mineraria, è modificata ed integrata come di seguito indicato.
All'articolo 3: nel sesto comma, le parole da: "I titolari" a "tre mesi" sono sostituite dalle seguenti: "I titolari di permessi di ricerca per le sostanze minerarie di cui al precedente articolo 1 sono tenuti a presentare entro sei mesi".
All'articolo 4: nel terzo comma sono soppresse le parole: "e con il Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"Per lo svolgimento delle attività di cui al primo comma nel territorio delle regioni a statuto speciale, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può stipulare convenzioni, separatamente o in compartecipazione con l'ENI, anche con enti ed imprese minerarie di emanazione regionale, purché di comprovata competenza nel campo della ricerca di base".
All'articolo 9:
nel primo comma, il numero: "60" è sostituito con il seguente: "70";
dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente:
"Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può disporre, previa presentazione di apposita fidejussione, la erogazione di anticipazioni in misura non superiore al 20 per cento della quota annua del contributo deliberato da recuperare in sede di liquidazione degli stati di avanzamento dei lavori".
All'articolo 12:
il secondo comma è abrogato;
il terzo comma è sostituito dal seguente:
"Per le concessioni di coltivazione già rilasciate, le domande relative al finanziamento di nuovi investimenti devono riguardare programmi di ampliamento, ristrutturazione ed ammodernamento".
L'articolo 13 è sostituito dal seguente:
"Le agevolazioni previste dalla presente legge non sono cumulabili con le agevolazioni previste da altre leggi statali, mentre sono cumulabili con quelle concesse da regioni a statuto speciale, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, o da organismi comunitari o da enti ed organismi internazionali, nei limiti da stabilire con delibera del CIPE.
Limitatamente alle iniziative localizzate nei territori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è consentito il cumulo del finanziamento a tasso agevolato previsto dal precedente articolo 12 con il contributo in conto capitale di cui all'articolo 10 della legge 2 maggio 1976, n. 183.
Il cumulo degli interventi di cui al precedente comma non deve superare il 70 per cento del costo globale preventivo del programma di investimento".
All'articolo 14:
dopo il primo comma, è inserito il seguente:
"Nella delibera di cui al comma precedente, il CIPI determina la decorrenza dello stato di potenziale coltivazione, anche retroattiva e comunque non anteriore alla data di ricevimento della domanda del concessionario";
al quarto comma dopo le parole: "ai materiali di acquisto e di consumo" sono aggiunte le seguenti: "e alla mano d'opera necessaria";
dopo il penultimo comma è inserito il seguente:
"Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può disporre, previa presentazione di apposita fidejussione, l'erogazione di anticipazioni in misura non superiore al 30 per cento del contributo annuo deliberato".
All'articolo 15, nel terzo comma, dopo le parole: "le perdite di gestione" sono aggiunte le seguenti: "esclusa la quota dovuta ad oneri finanziari", e sono aggiunte in fine le seguenti parole: "Per l'anno 1984 la delibera del CIPI di cui al primo comma determina la decorrenza, anche retroattiva, del ripianamento, comunque non anteriore all'inizio dell'anno solare".
All'articolo 17:
nel primo comma, il numero "60" è sostituito con il seguente: "70"; e, dopo le parole: "spese sostenute all'estero" sono inserite le seguenti: "anche nell'ambito di acquisizioni di partecipazioni in attività di ricerca già istituite";
in fine è aggiunto il seguente comma:
"Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può disporre, previa presentazione di apposita fidejussione, l'erogazione di anticipazioni nella misura non superiore al 20 per cento della quota annua del contributo deliberato da recuperare in sede di liquidazione degli stati di avanzamento dei lavori".