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LEGGE 17 aprile 1984, n. 79

Adeguamento provvisorio del trattamento economico dei dirigenti dell'Amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e del personale ad esso collegato. Adeguamento del trattamento economico dei professori universitari a tempo pieno all'ultima classe di stipendio.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/01/1985)
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Testo in vigore dal:  14-3-1985
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Art. 8



Per il professore universitario appartenente alla fascia degli ordinari che opta per il regime di impegno a tempo pieno la progressione economica, dopo il conseguimento della classe finale di stipendio, si sviluppa in conformità a quanto previsto per il dirigente generale dello Stato, livello di funzione A, dal quarto comma dell'articolo 1 del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre 1982, n. 869, e successive modificazioni ed integrazioni. Ai fini della predetta progressione si considera lo stipendio iniziale previsto per quest'ultimo personale dal secondo comma del citato articolo 1 e successive modificazioni ed integrazioni.
La misura dello stipendio spettante al professore universitario a tempo pieno di cui al primo comma e calcolata sulla base degli anni di servizio prestati nella classe di stipendio finale.
In sede di prima attuazione della presente legge, i miglioramenti economici derivanti dall'applicazione dei precedenti commi decorrono dal 1 gennaio 1984.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche al professore universitario appartenente alla seconda fascia, allorché raggiunga l'ultima classe di stipendio e abbia optato per il regime a tempo pieno, con i criteri contenuti nel quinto comma dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
Restano ferme le vigenti disposizioni che disciplinano la progressione economica dei professori all'ultima classe di stipendio che optano per il regime a tempo definito.
Fino al raggiungimento dell'ultima classe di stipendio ai professori universitari compete lo stipendio previsto dall'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, secondo il rapporto percentuale calcolato sulla misura dello stipendio iniziale del dirigente generale di livello A dello Stato, così come modificato dall'articolo 1, secondo comma, del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre 1982, n. 869, e successive modificazioni ed integrazioni.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 11 GENNAIO 1985, N.2, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 8 MARZO 1985, N. 72.))

In caso di passaggio dal regime di impegno a tempo pieno a quello definito, al professore universitario compete il differenziato trattamento economico previsto per quest'ultimo regime in relazione alla relativa anzianità di servizio e non si fa luogo né al mantenimento della retribuzione in godimento ne all'attribuzione di assegno ad personam.