LEGGE 10 maggio 1983, n. 212

((Norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento degli ispettori e dei sovrintendenti della Guardia di finanza)).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/06/2017)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 9-10-2010
aggiornamenti all'articolo
                              ART. 52.

  ((1.  Con  decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca, d'intesa con i Ministri della difesa, dell'economia e
delle  finanze  e del lavoro e delle politiche sociali, e' stabilita,
sulla  base  degli insegnamenti impartiti, la equipollenza dei titoli
conseguiti al termine dei corsi di formazione generale, professionale
e di perfezionamento, frequentati dagli arruolati e dagli ispettori o
dai  sovrintendenti  in applicazione della presente legge, con quelli
rilasciati   dagli   istituti   professionali   ivi  compresi  quelli
conseguibili  con  la  frequenza  dei  corsi  sperimentali  di cui al
decreto  del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253, anche
ai  fini  dell'ammissione  agli  esami di maturita' professionale. In
relazione  al  suddetto  decreto  sono  rilasciati agli interessati i
relativi titoli.))