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LEGGE 10 maggio 1983, n. 212

Norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/06/2017)
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Testo in vigore dal:  7-6-1983 al: 8-10-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1



Le consistenze massime degli organici dei sottufficiali in servizio permanente delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza, ivi compresi i vicebrigadieri, sono stabilite nelle seguenti unità:
a) Esercito:
ruolo dell'Arma dei carabinieri: 22.000;
ruolo unico delle Armi e dei Corpi: 27.700;
b) Marina: Corpo equipaggi militari marittimi: 16.500;
c) Aeronautica:
ruolo naviganti: 500;
ruolo specialisti: 34.400;
d) Guardia di finanza: le unità stabilite per il totale degli organici dalla legge 2 dicembre 1980, n. 794, e successive modificazioni.
Continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, e, per i sottufficiali del Corpo della Guardia di finanza, le disposizioni contenute nelle leggi 22 dicembre 1960, n. 1600, e 21 dicembre 1977, n. 932, e successive modificazioni.
I sottufficiali di cui ai precedenti commi continuano ad essere iscritti nei rispettivi ruoli distinti per gradi e, per la Marina, anche per categorie e specialità secondo quanto stabilito nel testo unico sull'ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi (CEMM) approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni.
Ferme restando le consistenze massime degli organici di cui al primo comma, con decreti del Ministro della difesa e, per il Corpo della Guardia di finanza, del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono annualmente determinati, in relazione alle promozioni da conferire ai sottufficiali che nell'anno maturino le condizioni previste, ai fini dell'avanzamento, dalla presente legge, i contingenti massimi dei vari gradi di ciascun ruolo. Dei decreti emanati è data comunicazione al Parlamento entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello per il quale sono determinati i contingenti dei vari gradi.
Con riferimento alle consistenze massime di cui al primo comma, l'amministrazione della difesa predispone ed aggiorna ogni anno la programmazione decennale delle immissioni annuali nel servizio permanente dei sergenti in ferma volontaria o in rafferma, in rapporto alla situazione dei ruoli e alle esigenze funzionali di ciascuna Forza armata.
Le eventuali variazioni in eccesso o in difetto rispetto alla media degli esodi riferita alla situazione dei ruoli dovranno essere assorbite rispettivamente ed uniformemente nel corso del periodo cui si riferisce la programmazione.
La forza organica dei sergenti, dei graduati e militari di truppa dell'Esercito, del Corpo equipaggi militari marittimi e dell'Aeronautica militare in ferma volontaria o in rafferma, fissata per ciascun anno con la legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato in base alla legge 10 giugno 1964, n. 447, è riferita alla suddetta programmazione decennale del personale militare. I relativi dati aggiornati sono comunicati annualmente al Parlamento in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.