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LEGGE 23 marzo 1983, n. 78

Aggiornamento della legge 5 maggio 1976, n. 187, relativa alle indennità operative del personale militare.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/05/2022)
Testo in vigore dal:  15-6-2022
aggiornamenti all'articolo

Art. 3

Indennità d'impiego operativo per reparti di campagna


Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso i comandi, gli enti, i reparti e le unità di campagna appresso indicati spetta l'indennità mensile di impiego operativo nella misura del 115 per cento di quella stabilita dal primo comma dell'articolo 2, rispettivamente per l'ufficiale o sottufficiale dello stesso grado e della stessa anzianità di servizio militare, escluse le maggiorazioni indicate alla nota b) dell'annessa tabella I:
corpi d'armata;
divisioni;
brigate e aerobrigate;
stormi e reparti di volo equivalenti;
gruppi, gruppi squadroni, squadriglie e squadroni di volo;
reparti elicotteri e reparti antisom;
reparti di difesa di aeroporti e di eliporti armati;
reparti intercettori teleguidati (IT);
comandi e reparti di difesa foranea e batterie costiere;
unità di controllo operativo e unità di scoperta;
centrali e centri operativi in sede protetta;
unità di supporto, comandi, enti e reparti, non inquadrati nelle grandi unità, aventi caratteristiche di impiego operativo di campagna.(3) (6) (6a)
((10))

Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso comandi, grandi unità, unità, reparti e supporti delle truppe alpine delle armi e dei servizi spetta l'indennità mensile di impiego operativo nella misura del 125 per cento di quella stabilita dal primo comma dell'articolo 2, rispettivamente per l'ufficiale o sottufficiale dello stesso grado e della stessa anzianità di servizio militare, escluse le maggiorazioni indicate nella nota b) dell'annessa tabella I. (3) (5) Ai graduati e militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica è corrisposta un'indennità di impiego operativo mensile di lire 60.000 quando in servizio presso i comandi, gli enti, i reparti e le unità di cui al primo comma e di lire 70.000 quando in servizio presso i comandi, grandi unità, unità, reparti e supporti di cui al secondo comma. (5)

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AGGIORNAMENTO (3)

Il D.P.R 10 maggio 1996, n.360 ha disposto (con l'art. 4,comma 2)che "A decorrere dal 1 gennaio 1997, per il personale di cui all'art. 1 che presta servizio presso i comandi, i reparti e le unità di campagna appresso indicati, impiegati nell'ambito di grandi unità di pronto intervento nazionali ed internazionali:
brigate;
reggimenti (esclusi quelli scolastico-addestrativi e logistici);
battaglioni (esclusi quelli scolastico-addestrativi);
gruppi, gruppi squadroni e squadroni (esclusi quelli logistici);
forze speciali - reparti anfibi - reparti mobili;
reparti bonifica ordigni esplosivi,
le misure percentuali previste ai commi 1 e 2 dell'art. 3 della legge 23 marzo 1983, n. 78, in 115 e 125 sono elevate a 135 e, così riderterminate, non sono cumulabili con l'indennità supplementare di prontezza operativa di cui all'art. 8, comma 2, della predetta legge n. 78/1983. Con decreto del Ministro della difesa, su proposta del capo di stato maggiore della Difesa, di concerto con il Ministro del tesoro sono annualmente determinati i contingenti massimi del personale destinatario della misura sopra prevista".
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AGGIORNAMENTO (5)

Il D.P.R. 13 giugno 2002, n. 163, ha disposto (con l'art. 5, comma 7) che " A decorrere dal 1 luglio 2002 al personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso gli enti centrali, territoriali e le scuole spetta l'indennità mensile di impiego operativo prevista dall'articolo 3 della legge sulle indennità operative nella misura del 115% di quella stabilita dalla tabella di cui al comma 1, ove più favorevole dell'indennità di impiego operativo di base con le maggiorazioni percentuali annue spettanti ai sensi del comma 4.";ha inoltre disposto (con l'art. 5, comma 8) che "a decorrere dal luglio 2002 la misura percentuale dell'indennità di cui al presente articolo, comma 2, percepita dal personale in servizio presso i reparti delle truppe alpine, è elevata al 160 per cento dell'indennità di impiego operativo di base".
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AGGIORNAMENTO (6)

Il D.P.R. 11 settembre 2007, n. 171, ha disposto (con l'art. 6,comma 3) che "A decorrere dal 1° settembre 2007 l'indennità operativa di cui all'articolo 3, comma 1 della legge 23 marzo 1983, n. 78, è elevata al 120 per cento dell'indennità di impiego operativo di base".
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AGGIORNAMENTO (6a)

Il D.P.R. 16 aprile 2009, n. 52 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'indennità operativa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 78, è elevata al 125 per cento dell'indennità di impiego operativo di base".
Ha inoltre disposto (con l'art. 9, comma 4) che "A decorrere dal 1° gennaio 2009, agli Ufficiali e ai Sottufficiali e Volontari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in possesso di abilitazione per il controllo dello spazio marittimo, in servizio presso i Centri di Controllo dello Spazio Marittimo (Vessel Traffic Services) di cui all'articolo 5, della legge 7 marzo 2001, n. 51, l'indennità di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 78, è elevata al 155 per cento dell'indennità di impiego operativo di base".
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AGGIORNAMENTO (10)

Il D.P.R. 20 aprile 2022, n. 56 ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che "A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, l'indennità mensile di impiego operativo di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 78, è elevata al 140 per cento dell'indennità di impiego operativo di base".
Ha inoltre disposto (con l'art. 13, comma 20) che "A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022 al personale militare in servizio presso le unità dei bersaglieri, l'indennità mensile di impiego operativo di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 78, è elevata al 160 per cento dell'indennità di impiego operativo di base".