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LEGGE 26 gennaio 1983, n. 18

Obbligo da parte di determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto di rilasciare uno scontrino fiscale mediante l'uso di speciali registratori di cassa.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2012)
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Testo in vigore dal:  15-2-1983

Art. 3


Ai soggetti obbligati all'uso degli apparecchi misuratori di cui all'articolo 1 è concesso un credito di imposta, da far valere ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, nella misura del 40 per cento della parte del prezzo unitario di acquisto degli apparecchi medesimi non eccedente lire due milioni.
Se l'apparecchio misuratore è acquistato dal soggetto obbligato in locazione finanziaria, il credito d'imposta di cui al precedente comma e commisurato alla parte del prezzo di acquisto non eccedente lire due milioni ed è liquidato con riferimento ai canoni di locazione pagati in ciascun periodo d'imposta, fino a concorrenza dell'importo complessivo di lire due milioni.
Il credito d'imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativi al periodo d'imposta nel quale il prezzo di acquisto o il canone di locazione sono stati corrisposti ed è commisurato all'ammontare dei pagamenti effettivamente eseguiti. Alla dichiarazione devono essere allegati, in originale o in copia fotostatica ed a pena di inammissibilità del credito d'imposta, i documenti probatori degli eseguiti pagamenti del prezzo di acquisto o del canone di locazione. Dai documenti devono risultare le generalità del soggetto che ha sostenuto il costo, quelle del destinatario del pagamento nonché l'ammontare del prezzo o canone pagato. Nel caso di locazione finanziaria deve essere allegato alla dichiarazione anche l'originale o la copia fotostatica del contratto di locazione che deve contenere la indicazione del prezzo di acquisto dell'apparecchio misuratore desunto dal listino di vendita vigente alla data di stipula del contratto.
L'ammortamento del costo degli apparecchi misuratori, al netto del credito d'imposta previsto nel primo comma e degli interessi passivi corrisposti per il pagamento differito del prezzo, è effettuato in ragione del 25 per cento a partire dal periodo d'imposta in cui ciascun apparecchio misuratore è stato acquistato, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. Qualora il costo unitario, al netto del credito d'imposta, non superi lire un milione e cinquecentomila ne è ammessa la deduzione integrale nel periodo d'imposta in cui gli apparecchi misuratori sono stati acquistati.