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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 597

Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/06/1991)
Testo in vigore dal:  31-12-1980
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Art. 68

Ammortamento dei beni materiali




Le quote di ammortamento degli immobili, degli impianti, dei
macchinari e degli altri beni mobili sono deducibili a partire dal primo periodo d'imposta in qualsiasi momento dal quale il bene è stato utilizzato o avrebbe potuto essere utilizzato. Per le imprese di nuova costituzione l'inizio dell'ammortamento può essere differito al primo periodo d'imposta in cui sono stati conseguiti ricavi.

La deduzione è ammessa in misura non superiore a quella risultante
dall'applicazione al costo dei beni, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e al lordo degli eventuali contributi di terzi, dei coefficienti stabiliti con apposita tabella approvata con decreto del Ministro per le finanze e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. I coefficienti sono stabiliti per categorie di beni omogenei in base al normale periodo di deperimento e consumo nei vari settori produttivi.

La misura massima indicata nel precedente comma può essere
superata, in ciascun periodo d'imposta, in proporzione alla più intensa utilizzazione dei beni rispetto a quella normale del settore e può essere in ogni caso aumentata a titolo di ammortamento anticipato, nel primo periodo di imposta e nei due successivi, di una quota non superiore al quindici per cento del costo.

Se l'ammortamento è fatto in misura inferiore a quella indicata
nel secondo comma la differenza è ammortizzabile nei periodi d'imposta successivi al termine del normale periodo di ammortamento.
Tuttavia se l'ammortamento fatto in un periodo di imposta è inferiore alla metà della misura stessa il minore ammontare non concorre a formare la differenza ammortizzabile, a meno che non dipenda dalla effettiva minore utilizzazione del bene rispetto a quella normale del settore.

In caso di eliminazione di beni non ancora completamente
ammortizzati dal complesso produttivo, il costo residuo è ammesso in deduzione, ma costituisce sopravvenienza attiva se il bene viene successivamente ceduto a titolo gratuito.

Per i beni il cui costo unitario non supera lire cinquantamila è
ammessa la deduzione integrale dei costi nel periodo d'imposta in cui sono stati acquisiti.

I costi di manutenzione, riparazione, ammodernamento e
trasformazione sono deducibili fino al limite del cinque per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili risultante all'inizio del periodo d'imposta dal registro dei beni ammortizzabili e riconosciuto ai fini dell'imposta sul reddito.
L'eccedenza è deducibile in quote costanti nei cinque periodi d'imposta successivi.
((Per specifici settori di attività economiche il Ministro delle finanze può stabilire con apposito decreto diversi criteri e modalità di deduzione dei predetti costi))
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