stai visualizzando l'atto

LEGGE 11 novembre 1982, n. 828

Ulteriori provvedimenti per il completamento dell'opera di ricostruzione e di sviluppo delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia, colpite dal terremoto del 1976 e delle zone terremotate della regione Marche.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/12/1986)
nascondi
Testo in vigore dal:  30-11-1982

Art. 24



L'esecuzione delle opere pubbliche finalizzate alla ricostruzione ed allo sviluppo della regione Friuli-Venezia Giulia e della regione Marche può essere affidata in concessione a società, imprese di costruzione o loro consorzi, con preferenza, a parità di condizioni, per i consorzi e le associazioni, anche temporanee, costituiti con una partecipazione non inferiore al 40 per cento da imprese ubicate nei rispettivi territori regionali.
L'affidamento avviene sulla base di gare esplorative volte ad identificare l'offerta economicamente e tecnicamente più vantaggiosa in base ad una pluralità di elementi prefissati dall'amministrazione concedente secondo i criteri di cui all'articolo 24, lettera b), della legge 8 agosto 1977, n. 584.
Il presente articolo si applica esclusivamente agli affidamenti delle opere realizzate con le provvidenze disposte ai sensi delle leggi statali emanate a seguito dei terremoti delle Marche e del Friuli, nonché per l'attuazione degli accordi di Osimo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 novembre 1982

PERTINI SPADOLINI

Visto, il Guardasigilli: DARIDA