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LEGGE 11 novembre 1982, n. 828

Ulteriori provvedimenti per il completamento dell'opera di ricostruzione e di sviluppo delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia, colpite dal terremoto del 1976 e delle zone terremotate della regione Marche.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/12/1986)
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Testo in vigore dal: 30-11-1982
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per   provvedere   a  tutte  le  esigenze  connesse  al  definitivo
completamento  dell'opera  di ricostruzione e di rinascita dei comuni
colpiti  dagli  eventi  sismici  del 1976, ivi compresi gli eventuali
oneri  derivanti  da  revisione  prezzi  e  da  spese  accessorie, e'
assegnato  alla regione Friuli-Venezia Giulia un ulteriore contributo
speciale  di 1.550 miliardi di lire, da ripartire nel periodo 1982-85
e  da  utilizzare  secondo  le  modalita' ed i criteri previsti dalla
legge 8 agosto 1977, n. 546.
  La quota per il 1982 resta determinata in lire 220 miliardi.
  Per   la  concessione  dei  contributi  pluriennali  e',  altresi',
assegnato  alla regione Friuli-Venezia Giulia un ulteriore contributo
speciale  di  200 miliardi di lire, in ragione di 10 miliardi di lire
per ciascuno degli anni finanziari dal 1983 al 2002.