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LEGGE 14 agosto 1982, n. 599

Provvidenze in favore dell'industria cantieristica navale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/12/1986)
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Testo in vigore dal:  9-9-1982

Art. 16

Contributo per nuovi investimenti


Alle imprese ammesse ai contributi per l'attività di costruzione e riparazione navale che, in conformità alle indicazioni contenute nel piano di settore per l'industria cantieristica, effettuano investimenti destinati a rendere più efficiente l'organizzazione produttiva, a razionalizzare l'assetto impiantistico o a migliorare le condizioni di lavoro ambientale, può essere concesso un contributo pari al 20 per cento dei relativi importi.