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LEGGE 14 agosto 1982, n. 599

Provvidenze in favore dell'industria cantieristica navale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/12/1986)
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Testo in vigore dal: 9-9-1982
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
                        Norme programmatiche

  I  contributi  di  cui alla presente legge sono concessi al fine di
conseguire gli obiettivi del piano di ristrutturazione dell'industria
delle costruzioni navali ed in particolare:
    a)  una  domanda  di  naviglio  corrispondente  alla  esigenza di
rinnovare la flotta mercantile adeguandola alle necessita' economiche
del Paese ed allo sviluppo dei traffici marittimi;
    b)   l'allineamento  dei  costi  di  produzione  a  quelli  delle
industrie cantieristiche europee;
    c)  la  stabilizzazione  di una capacita' produttiva che, tenendo
conto  delle  condizioni  del  mercato  e  delle  sue evoluzioni, sia
adeguata al raggiungimento degli obiettivi del piano.
  Il  Ministro  della  marina  mercantile  riferisce ogni sei mesi al
Parlamento,  con  una  apposita  relazione, sullo stato di attuazione
della  presente  legge e di quelle aventi finalita' di attuazione del
piano   di  settore  per  la  ristrutturazione  dell'industria  delle
costruzioni   navali   concernenti  le  provvidenze  a  favore  della
riparazione  navale,  lo sviluppo della ricerca applicata nel settore
della  costruzione  e  della  propulsione  navale, la demolizione del
naviglio  abbinata  alla  costruzione  di  nuove unita' ed il credito
navale.