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LEGGE 16 luglio 1982, n. 452

Modifica della legge 18 aprile 1975, n. 110, relativa al controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi al fine della catalogazione.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/10/1994)
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Testo in vigore dal:  15-11-1994
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Art. 2



L'ultimo, comma dell'articolo 6 della legge 18 aprile 1975, n. 110, è sostituito dal seguente:
"La commissione esprime parere obbligatorio sulla catalogazione delle armi prodotte o importate nello Stato, accertando che le stesse, anche per le loro caratteristiche, non rientrino nelle categorie contemplate nel precedente articolo 1, nonché su tutte le questioni di carattere generale e normativo relative alle armi e alle misure di sicurezza per quanto concerne la fabbricazione, la riparazione, il deposito, la custodia, il commercio, l'importazione, l'esportazione, la detenzione, la raccolta, la collezione, il trasporto e l'uso delle armi".
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AGGIORNAMENTO (2)

Il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 608 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che è soppresso, ai sensi dell'art. 1, comma 28, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, l'organo collegiale "Commissione consultiva centrale delle armi" di cui al presente provvedimento.