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LEGGE 16 luglio 1982, n. 452

Modifica della legge 18 aprile 1975, n. 110, relativa al controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi al fine della catalogazione.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/10/1994)
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Testo in vigore dal: 15-11-1994
aggiornamenti all'articolo
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  Il primo comma dell'articolo 6 della legge 18 aprile 1975, n.  110,
e' sostituito dal seguente: 
  "E' istituita, presso il  Ministero  dell'interno,  la  commissione
consultiva centrale delle armi.  La  commissione  si  compone  di  un
presidente, di due rappresentanti del Ministero dell'interno, di  cui
uno della Polizia di Stato, di due del Ministero della difesa, di cui
uno  dell'Arma  dei  carabinieri,  di  cinque  del  Ministero   della
industria, del  commercio  e  dell'artigianato,  di  cui  quattro  in
rappresentanza dei settori  economici  interessati,  su  designazioni
plurime delle associazioni di categoria piu' rappresentative, di  uno
del Ministero del commercio con l'estero, di due del Ministero  delle
finanze, di cui uno della direzione generale delle dogane  e  l'altro
del Corpo della  guardia  di  finanza,  di  tre  esperti  in  materia
balistica e di  un  esperto  in  armi  antiche,  artistiche,  rare  o
comunque di importanza storica". 
                                                                ((2)) 
 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 608 ha disposto (con l'art. 2, comma 1)
che e' soppresso, ai sensi dell'art. 1, comma 28, lettera  a),  della
legge 24 dicembre 1993,  n.  537,  l'organo  collegiale  "Commissione
consultiva centrale delle armi" di cui al presente provvedimento.