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LEGGE 19 febbraio 1981, n. 27

Provvidenze per il personale di magistratura.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/09/2021)
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Testo in vigore dal:  9-10-2021
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Art. 3



Fino all'approvazione di una nuova disciplina del trattamento economico del personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97, è istituita, a favore dei magistrati ordinari, in relazione agli oneri che gli stessi incontrano nello svolgimento della loro attività, a decorrere dal 1 luglio 1980, una speciale indennità non pensionabile, pari a L. 4.400.000 annue, da corrispondersi in ratei mensili con esclusione dei periodi di congedo straordinario, di aspettativa per qualsiasi causa, di astensione facoltativa previsti dagli articoli 32 e 47, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e di sospensione dal servizio per qualsiasi causa. (3) (4)
((5))

L'indennità di cui al primo comma non è computabile nella determinazione dell'indennità prevista dall'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261. Essa è adeguata di diritto, ogni triennio, contestualmente all'adeguamento degli stipendi previsti dall'articolo 2 nella misura percentuale per questi ultimi stabilita.
Agli uditori, fino al conferimento delle funzioni giurisdizionali, l'indennità è corrisposta in misura pari alla metà di quella erogata agli altri magistrati.
Alla erogazione della indennità si provvede nelle forme previste dall'articolo 3 della legge 6 dicembre 1950, n. 1039.

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AGGIORNAMENTO (3)

Il D.P.C.M. 7 agosto 2015 (in G.U. 10/09/2015, n. 210) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le misure degli stipendi del personale di cui alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, dell'indennità prevista dall'art. 3, primo comma, della stessa legge e dell'indennità integrativa speciale in vigore alla data del 1° gennaio 2012 sono incrementate dello 0,01 per cento con decorrenza 1° gennaio 2015, con conseguente conguaglio, con la medesima decorrenza 1° gennaio 2015, degli acconti corrisposti negli anni 2013 e 2014".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le misure degli stipendi del personale di cui alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, dell'indennità prevista dall'art. 3, primo comma, della stessa legge e dell'indennità integrativa speciale in vigore alla data del 1° gennaio 2015, come determinate dall'art. 1 del presente decreto, non sono incrementate, a titolo di acconto sull'adeguamento triennale successivo, per ciascuno degli anni 2016 e 2017".
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AGGIORNAMENTO (4)

Il D.P.C.M. 25 gennaio 2021 (in G.U. 26/03/2021, n. 74) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le misure degli stipendi del personale di cui alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, dell'indennità prevista dall'art. 3, primo comma, della stessa legge e dell'indennità integrativa speciale in vigore alla data del 1° gennaio 2015 sono incrementate dello 0,62 per cento con decorrenza 1° gennaio 2018, senza bisogno di conguaglio, rispetto agli acconti degli anni 2016 e 2017, giacché per quegli anni non corrisposti".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le misure degli stipendi del personale di cui alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, dell'indennità prevista dall'art. 3, primo comma, della stessa legge e dell'indennità integrativa speciale in vigore alla data del 1° gennaio 2018, come determinate dall'art. 1 del presente decreto, sono ulteriormente incrementate, per ciascuno degli anni 2019 e 2020, della percentuale dello 0,19 per cento con decorrenza, rispettivamente, dal 1° gennaio 2019 e dal 1° gennaio 2020, a titolo di acconto sull'adeguamento triennale successivo".
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AGGIORNAMENTO (5)

Il D.P.C.M. 6 agosto 2021 (in G.U. 24/09/2021, n. 229) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le misure degli stipendi del personale di cui alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, dell'indennità prevista dall'art. 3, primo comma, della stessa legge e dell'indennità integrativa speciale in vigore alla data del 1° gennaio 2018, sono incrementate del 4,85 per cento, con decorrenza 1° gennaio 2021, con conseguente conguaglio, con la medesima decorrenza 1° gennaio 2021, degli acconti corrisposti negli anni 2019 e 2020".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le misure degli stipendi del personale di cui alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, dell'indennità prevista dall'art. 3, primo comma, della stessa legge e dell'indennità integrativa speciale in vigore alla data del 1° gennaio 2021, come determinate dall'art. 1 del presente decreto, sono ulteriormente incrementate, per ciascuno degli anni 2022 e 2023, dell'1,46 per cento, con decorrenza, rispettivamente, dal 1° gennaio 2022 e dal 1° gennaio 2023, a titolo di acconto sull'adeguamento triennale successivo".