LEGGE 10 aprile 1981, n. 151

Legge quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione ed il potenziamento dei trasporti pubblici locali. Istituzione del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio e per gli investimenti nel settore.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/03/1994)
Testo in vigore dal: 21-12-1990
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 6.

  I  contributi  di  esercizio,  di  cui all'articolo 5, sono erogati
dalla regione, sulla base di principi e procedure stabiliti con legge
regionale,  con  l'obiettivo di conseguire l'equilibrio economico dei
bilanci  dei  servizi  di  trasporto  e  sono determinati annualmente
calcolando:
    a) il costo economico standardizzato del servizio con riferimento
a  criteri  e  parametri di rigorosa ed efficiente gestione, distinto
per  categorie e modi di trasporto e tenuto conto, attraverso analisi
comparate,  della  qualita'  del  servizio offerto e delle condizioni
ambientali in cui esso viene svolto;
    b)  i ricavi del traffico presunti derivanti dall'applicazione di
tariffe  minime  stabilite  dalla regione, con il concorso degli enti
locali  interessati.  Detti ricavi debbono coprire il costo effettivo
del servizio almeno nella misura che verra' stabilita annualmente nel
quadro  di  un  programma  triennale  per  le  varie  zone ambientali
omogenee  del  territorio  nazionale  con  decreto  del  Ministro dei
trasporti,  di concerto con il Ministro del tesoro e di intesa con la
commissione  consultiva  interregionale  di cui all'articolo 13 della
legge  16 maggio 1970, n. 281. Le tariffe, nonche' i provvedimenti di
organizzazione  e  ristrutturazione  aziendale e l'adozione di idonee
misure di organizzazione del traffico, debbono assicurare annualmente
un  incremento  del  rapporto  "ricavi-costi"  da definirsi a livello
regionale,  tenuto  conto  anche  dei contributi per gli investimenti
erogati per l'attuazione dei programmi aziendali;
    c)  l'ammontare dei contributi, entro i limiti dello stanziamento
di  cui  all'articolo  5,  da  erogare  alle  imprese  od esercizi di
trasporto sulla base di parametri obiettivi per coprire la differenza
tra costi e ricavi come sopra stabiliti.
  ((COMMA ABROGATO DALLA L. 15 DICEMBRE 1990, N. 385)).
  Le  eventuali  perdite  o  disavanzi  non  coperti  dai  contributi
regionali  come  sopra  determinati  restano  a  carico delle singole
imprese od esercizi di trasporto.
  Gli  enti  locali  o  i loro consorzi provvedono alla copertura dei
disavanzi  delle  proprie aziende che eccedano i contributi regionali
all'interno  dei  propri  bilanci  senza  possibilita' di rimborso da
parte   dello   Stato,   sulla  base  di  un  piano  che  preveda  il
raggiungimento  dell'equilibrio  di bilancio entro il termine massimo
di  cinque  anni, a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a
quello dell'entrata in vigore della presente legge.
  La  verifica  dello  stato  di attuazione del piano stesso, redatto
sulla  base  di quanto previsto dall'articolo 9-bis del decreto-legge
17  gennaio 1977, n. 2, convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge 17 marzo 1977, n. 62, deve essere effettuata mediante resoconti
semestrali.