LEGGE 24 novembre 1981, n. 689

Modifiche al sistema penale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/10/2022)
Testo in vigore dal: 15-1-2000
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 9. 
                     (Principio di specialita') 
 
  Quando uno stesso fatto e' punito da una disposizione penale  e  da
una disposizione che prevede una sanzione amministrativa,  ovvero  da
una pluralita' di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative,
si applica la disposizione speciale. 
  Tuttavia quando uno stesso fatto  e'  punito  da  una  disposizione
penale e da una disposizione regionale o delle province  autonome  di
Trento e di Bolzano  che  preveda  una  sanzione  amministrativa,  si
applica in ogni caso la disposizione penale, salvo  che  quest'ultima
sia applicabile solo in mancanza di altre disposizioni penali. 
  ((Ai fatti puniti dagli articoli 5, 6 e 12 della  legge  30  aprile
1962,  n.  283,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,   si
applicano soltanto le  disposizioni  penali,  anche  quando  i  fatti
stessi  sono  puniti  con   sanzioni   amministrative   previste   da
disposizioni speciali in materia di produzione,  commercio  e  igiene
degli alimenti e delle bevande.))