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LEGGE 30 aprile 1962, n. 283

Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/03/2024)
Testo in vigore dal:  15-1-2000
aggiornamenti all'articolo

Art. 6



La produzione, il commercio, la vendita delle sostanze di cui alla lettera h) dell'articolo precedente - fitofarmaci e presidi delle derrate alimentari immagazzinate - sono soggetti ad autorizzazione del Ministero della sanità, a controllo e a registrazione come presidi sanitari.
COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 19 NOVEMBRE 1997, N. 514.
Tale disposizione non si applica ai surrogati o succedanei disciplinati da leggi speciali, salvo il controllo del Ministero della sanità per quanto attiene alla composizione, all'igienicità e al valore alimentare di essi.
((Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i contravventori alle disposizioni del presente articolo e dell'articolo 5 sono puniti con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire seicentomila a lire sessanta milioni. Per la violazione delle disposizioni di cui alle lettere d) e h) dell'articolo 5 si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o dell'ammenda da lire cinque milioni a lire novanta milioni.))

In caso di condanna, per frode tossica o comunque dannosa alla salute non si applicano le disposizioni degli articoli 163 e 175 del Codice penale.
Nei casi previsti dal precedente comma, la condanna importa la pubblicazione della sentenza in uno o più giornali, a diffusione nazionale, designati dal giudice, nei modi stabiliti nel terzo comma dell'articolo 36 del Codice penale. (2)
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AGGIORNAMENTO (2)

Il D.P.R. 3 agosto 1968, n. 1255 ha disposto (con l'art. 1, comma 2 del Regolamento allegato) che "Per presidi sanitari ai sensi dell'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, quale risulta modificata dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, s'intendono:
a) i prodotti destinati a combattere gli organismi animali e vegetali, i microrganismi e virus, nocivi alla produzione agricola e alla conservazione delle derrate alimentari;
b) i prodotti destinati ad impedire con azione di repulsione, di ostacolo, di prevenzione il danno causato dagli organismi viventi indicati alla lettera a);
c) i prodotti destinati ad essere impiegati come bagnanti, adesivanti ed emulsionanti, messi in commercio a tale scopo, per favorire l'azione dei presidi sanitari. L'inclusione di tali prodotti è valida soltanto ai fini del presente regolamento;
d) i gas tossici di cui al regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, destinati alla difesa delle piante e dei loro prodotti nonché alla protezione delle derrate alimentari immagazzinate;
e) tutti gli altri prodotti che vengono usati per determinare o coadiuvare l'azione di protezione delle piante e dei loro prodotti e di difesa delle derrate alimentari immagazzinate".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, commi 4 e 5 del Regolamento allegato) che "Per presidi sanitari "pronti all'impiego" si intendono quelli pronti e confezionati per l'uso che possono essere utilizzati sia allo stato in cui si trovano all'atto della vendita, sia dopo una preparazione, come ad esempio diluizione, soluzione, addizione ad esche e simili.
Agli effetti dell'art. 6 della legge deve intendersi per produzione di presidi sanitari la formulazione ed il confezionamento o il solo confezionamento di prodotti già preparati".