LEGGE 5 agosto 1981, n. 416

Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/07/2020)
Testo in vigore dal: 29-1-2009
aggiornamenti all'articolo
                              ART. 38. 
                               (INPGI) 
 
  1. L'Istituto nazionaie  di  previdenza  dei  giornalisti  italiani
"Giovanni Amendola" (INPGI) ai sensi delle leggi 20 dicembre 1951, n. 
1564, 9 novembre 1955, n. 1122, e 25 febbraio 1987, n.  67,  gestisce
in regime di sostitutivita' le forme di previdenza  obbligatoria  nei
confronti dei giornalisti professionisti  e  praticanti  e  provvede,
altresi',  ad  analoga  gestione  anche  in  favore  dei  giornalisti
pubblicisti di cui all'articolo 1,  commi  secondo  e  quarto,  della
legge 3 febbraio 1963, n. 69,  titolari  di  un  rapporto  di  lavoro
subordinato  di  natura  giornalistica.  I  giornalisti   pubblicisti
possono optare per il mantenimento dell'iscrizione presso  l'Istituto
nazionale della previdenza sociale. Resta confermata per il personale
pubblicista l'applicazione delle vigenti disposizioni in  materia  di
fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi. 
  2. L'INPGI provvede a corrispondere ai propri iscritti: 
    a)  il  trattamento  straordinario  di   integrazione   salariale
previsto dall'articolo 35; 
    ((LETTERA ABROGATA DAL D.L. 29 NOVEMBRE 2008, N. 185, CONVERTITO,
CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 28 GENNAIO 2009, N. 2)) 
  3. Gli oneri derivanti dalle prestazioni di cui al comma 2  sono  a
totale carico dell'INPGI. 
  4.  Le  forme  previdenziali  gestite  dall'INPGI   devono   essere
coordinate con le norme che regolano il regime  delle  prestazioni  e
dei contributi delle forme di previdenza  sociale  obbligatoria,  sia
generali che sostitutive. (20) 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (20) 
  La L. 23 dicembre 2000, n. 388 ha disposto (con l'art. 76 comma  2)
che "l'opzione di cui all'articolo 38 della legge 5 agosto  1981,  n.
416, come sostituito dal comma 1 del presente articolo,  deve  essere
esercitata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della 
presente legge."