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LEGGE 25 maggio 1981, n. 307

Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla istituzione di un sistema di registrazione dei testamenti, firmata a Basilea il 16 maggio 1972.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/12/2005)
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Testo in vigore dal:  1-7-1981

Art. 13


Il conservatore dell'archivio notarile che ha redatto i verbali di richiesta previsti dall'ultimo comma dell'articolo 61 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, o proceduto alle operazioni di cui al sesto comma dell'articolo 112 della stessa legge ovvero ricevuto in deposito testamenti speciali deve chiederne l'iscrizione, trasmettendo entro tre giorni al registro generale i dati di cui al primo comma dell'articolo 5 della presente legge.
L'autorità consolare che ha ricevuto gli atti di cui agli articoli 17 e 18 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, deve chiederne l'iscrizione trasmettendo, entro dieci giorni e con apposita scheda, i dati summenzionati all'archivio notarile distrettuale del luogo di ultima residenza in Italia del testatore o, se questi non ha mai avuto residenza in Italia, all'archivio notarile distrettuale di Roma.
L'archivio notarile provvede quindi a norma dell'articolo 5, ultimo comma, della presente legge.
Gli archivi notarili distrettuali continuano a tenere, anche con sistemi elettronici o meccanografici, l'indice previsto dall'ultimo comma dell'articolo 154 del regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, e dall'articolo 27 del regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737, convertito in legge dalla legge 18 marzo 1926, n. 562.