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LEGGE 14 maggio 1981, n. 219

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981. Provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/06/2012)
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Testo in vigore dal:  4-11-1986
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Art. 84-ter

(Insediamenti abitativi, commerciali e industriali)


Nelle aree acquisite al programma, i commissari straordinari del Governo possono realizzare costruzioni provvisorie in misura non superiore a 900 unità abitative o commerciali al fine di consentire la sistemazione di famiglie e di piccoli esercizi di commercio e di artigianato che occupano immobili da recuperare.
Ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 456, nelle zone appositamente individuate possono assegnarsi aree con diritto di superficie per consentire il trasferimento delle attività industriali ed artigianali la cui attuale ubicazione contrasta con norme di sicurezza e di igiene pubblica, nonché con gli strumenti urbanistici come modificati dagli interventi del programma straordinario.
Gli edifici compresi nelle aree acquisite ai sensi dell'articolo 80 possono essere demoliti, anche per motivate ragioni urbanistiche inerenti alla realizzazione del programma stesso.
((13))

Costituisce oggetto della concessione di cui all'articolo 81 anche l'affidamento di sola progettazione nell'ambito di recupero nel comprensorio di competenza di ciascun concessionario, al fine di conseguire l'inquadramento urbanistico delle opere da realizzare. Il costo di detta progettazione è convenzionalmente stabilito dal commissario straordinario.
I commissari straordinari possono convenire corrispettivi forfettari per le opere del recupero edilizio e per quelle relative alle urbanizzazioni, purché siano approvati dal CIPE, previo parere del Ministro dei lavori pubblici.
Fino a quando non siano determinati per legge gli enti destinatari delle opere edilizie, di urbanizzazione primaria e secondaria, ivi comprese le attrezzature pubbliche, i commissari straordinari consegnano le opere stesse ai rispettivi comuni territorialmente competenti per la normale gestione o per l'affidamento della gestione agli enti interessati.
I poteri per l'occupazione temporanea e per l'espropriazione per pubblica utilità conferiti ai commissari straordinari hanno decorrenza dal 18 maggio 1981.
I componenti dei comitati tecnico-amministrativi continuano ad essere in posizione di comando per l'intero periodo di svolgimento dell'incarico e sono dispensati da ogni attività del proprio ufficio fino alla cessazione dell'attività del commissario straordinario. Il trattamento economico corrisposto dal comune di Napoli, dalla regione Campania e da altri enti locali territoriali a favore del personale che, comunque, presti la propria opera presso i commissariati straordinari resta a carico degli enti stessi.
Fino alla completa realizzazione del programma straordinario, il magistrato della Corte dei conti attualmente incaricato del controllo, cui è riconosciuta l'indennità di cui al secondo comma dell'articolo 84, viene inviato in missione, a carico dei fondi stanziati per il programma stesso, presso gli organi gestori con il trattamento di cui all'articolo 5-septies del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 456.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 23 del decreto-legge 27 febbraio 18982 n. 57, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187.
i commissari straordinari, nei limiti delle spese di organizzazione fissate nella misura massima del cinque per cento degli stanziamenti per il programma, continuano ad avvalersi di personale dipendente da pubbliche amministrazioni, anche senza comando. Al predetto personale, senza comando o distacco, e al personale estraneo temporaneamente assunto si conferiscono trattamenti economici analoghi a quelli adottati per il personale statale comandato.

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AGGIORNAMENTO (13)
La L. 28 ottobre 1986, n. 730 ha disposto (con l'art. 6 comma 7) che "le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 80 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelle di cui al terzo comma dell'articolo 84-ter della medesima legge devono essere intese nel senso che gli edifici individuati possono essere comunque demoliti per ragioni urbanistiche inerenti alla realizzazione del programma".